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13 Aprile 2018

Indici sintetici di affidabilità fiscale: approvati i primi indici

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Con un Decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2018, sono stati approvati i primi indici sintetici di affidabilità fiscale.

Gli indici approvati sono 69: 29 per le attività nell’ambito del commercio, 8 per le attività professionali, 17 per l’area dei servizi, 15 per il settore manifatturiero.

Sono stati approvati anche gli specifici indicatori territoriali da utilizzare per tenere conto del luogo nel quale viene svolta l’attività economica:

  • la territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef;
  • la territorialità del livello delle quotazioni immobiliari;
  • la territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Si ricorda che gli indici sintetici di affidabilità fiscali approvati troveranno applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018.

Quanto alle categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, all’articolo 2 del Decreto Ministeriale sono richiamate le categorie individuate al comma 6 dell’articolo 9-bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, ossia i contribuenti che, nel periodo d’imposta di riferimento, abbiano iniziato o cessato l’attività o non si trovino in condizioni normali di svolgimento della stessa, oppure dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore al limite massimo stabilito nel Decreto di approvazione (5.164.569 Euro).  Inoltre, gli indici sintetici di affidabilità fiscali non si applicano:

  • ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • ai contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 % dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • agli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
  • alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
  • alle imprese sociali di cui al Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
  • alle società cooperative, alle società consortili ed ai consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

All’articolo 3 del Decreto Ministeriale, è previsto che, sulla base degli indici approvati con il Decreto medesimo, è espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, come ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, segnalerà anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale. Tale programma informatico consentirà anche al contribuente di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso. Nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale, il programma informatico terrà conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente.

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità, i contribuenti interessati potranno indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell’Irap e determineranno un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’Iva. La dichiarazione degli importi suddetti non comporterà l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

All’articolo 4 del Decreto Ministeriale, infine, è precisato che, ai contribuenti che svolgono le attività soggette alla nuova disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale, non si applicano i parametri e gli studi di settore, a partire dall’anno d’imposta 2018.

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