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29 Luglio 2022
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Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno 2021: le indicazioni sistematiche dell’Agenzia delle Entrate.

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In una Circolare dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 24 del 7 luglio 2022) è inserita una trattazione sistematica delle disposizioni normative e dei documenti di prassi riguardanti le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021.

Nella Circolare sono inserite anche indicazioni con riferimento agli obblighi di produzione di documenti da parte dei contribuenti ai Caf o ai professionisti abilitati ed agli obblighi di conservazione da parte di questi ultimi al fine della successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Nell’esposizione, viene seguito l’ordine dei quadri del modello 730. I singoli paragrafi della Circolare sono tra loro autonomi ed indipendenti, così che possono essere consultati agevolmente dai contribuenti, dai Caf e dai professionisti, individuando le singole questioni di interesse e senza dover consultare l’intero documento.

Tra le novità trattate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, evidenziamo:

LE SPESE PER LE PRESTAZIONI DEI MASSOFIOSITERAPISTI. Queste sono detraibili se rese da soggetti che hanno conseguito entro la data del 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetterà a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a quella data. Le prestazioni in questione sono detraibili anche nel caso in cui siano rese da soggetti che hanno conseguito entro la data del 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista. Le prestazioni sono detraibili anche se rese da soggetti che hanno conseguito titoli successivamente alla data del 17 marzo 1999, a condizione che, entro il 30 giugno 2020, si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della fattura professionale e della prestazione resa, deve essere attestata l’iscrizione all’elenco speciale. Viene precisato, altresì, che, in virtù del parere del Ministero della Salute datato 2 agosto 2021, se i soggetti in questione hanno presentato la domanda di iscrizione entro la data del 30 giugno 2020, ma la delibera formale è stata emessa oltre tale termine, la detrazione spetterà per le prestazioni rese dalla data di domanda di iscrizione a condizione che l’iscrizione stessa sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione.

LE SPESE PER TAMPONI E TEST PER IL SARS-COV-2. Tali spese per tamponi e test di qualunque tipo, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili come prestazioni sanitarie diagnostiche. L’obbligo di pagamento tracciato sussiste soltanto se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al Sistema Sanitario Nazionale. Riguardo alle spese per tamponi o test eseguiti in farmacia, esse sono sempre detraibili, anche se pagate in contanti, dal momento che le farmacie operano in regime di convenzionamento con il SSN. Ai fini della detrazione della spesa sostenuta, il documento rilasciato dalla farmacia potrà riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata (per esempio: “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”) o l’indicazione dei codici univoci che sono validi su tutto il territorio nazionale e che sono riferiti a tamponi rapidi per il Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie. Per i tamponi rapidi di autodiagnosi, dal momento che non sono compresi tra i dispositivi di uso comune emanato dal Ministero della Salute, ai fini della detraibilità della relativa spesa, se il documento non riporta il codice AD che attesta la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria della spesa in questione sostenuta per l’acquisto di dispositivi medici, occorrerà conservare la documentazione dalla quale risulti che il prodotto ha la marcatura CE e la conformità alla normativa europea.

LE SPESE SOSTENUTE PER L’ISCRIZIONE ANNUALE E L’ABBONAMENTO DI RAGAZZI DI ETA’ COMPRESA TRA 5 E 18 ANNI A CONSERVATORI DI MUSICA, A ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA. Dal 2021, sarà possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 % delle spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a tali strutture ed anche alle scuole di musica iscritte nei registri regionali ed a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione per lo studio e la pratica della musica. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 1.000 Euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 Euro.

BONUS VACANZE. Il “Bonus vacanze” sarà utilizzabile per il pagamento di servizi e pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive, dalle agenzie di viaggi e dai tour operator, oltre che dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il “Bonus vacanze” spetta anche se il soggiorno si è esteso al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione, ossia nel 2020 e nel 2021, purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Riguardo ai crediti d’imposta nuovi previsti per il 2021:

CREDITO D’IMPOSTA PER MONOPATTINI ELETTRICI E SERVIZI DI MOBILITA’ ELETTRICA. Da ricordare che il credito d’imposta in questione spetta fino ad un massimo di 750 Euro e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. Si tratta del credito d’imposta previsto dal Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”) per le spese sostenute da strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale nei mesi di giugno, luglio ed agosto del 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il Covid-19. Il credito d’imposta spettante è pari al 30 % delle spese sostenute comunicate all’Agenzia delle Entrate. L’importo del credito d’imposta spettante non può comunque eccedere i 60.000 Euro.

CREDITO D’IMPOSTA PER DEPURATORI DI ACQUA E RIDUZIONE DEL CONSUMO DELLA PLASTICA. Il credito d’imposta era stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2021 e previsto anche dalla Legge di Bilancio per il 2022. Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche non esercenti attività economica nella misura del 50 % delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 1.000 Euro per immobile.

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