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27 Luglio 2018

Detrazioni per riqualificazione energetica e misure antisismiche: chiarimenti sulla cessione del corrispondente credito

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Con la Circolare n. 17 del 23 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione delle disposizioni in materia di cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato i chiarimenti forniti con la Circolare del 18 maggio 2018 riguardo alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica. A tal proposito, è stato riconosciuto che la cessione del credito debba intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria e che la cessione può essere effettuata in favore di soggetti diversi dai fornitori purché siano collegati al rapporto che ha dato origine al diritto alla detrazione.

Nella Circolare del 23 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i chiarimenti forniti in precedenza per il credito corrispondente alla detrazione per interventi di efficienza energetica possono trovare applicazione anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di adozione di misure antisismiche.

Resta fermo, inoltre, il divieto di cessione del credito agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.

Un’ulteriore questione affrontata nella Circolare è quella della possibilità di intendere, per soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione fiscale, qualora gli interventi siano realizzati da imprese appartenenti ad un consorzio di imprese o ad una rete di imprese, le altre società consorziate o le altre società che fanno parte della medesima rete di imprese. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, in tali ipotesi, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto agli altri consorziati o alle altre imprese facenti parte della rete, anche se non hanno eseguito i lavori oppure può essere ceduto direttamente al consorzio o alla rete di imprese. E’ comunque esclusa la possibilità di cessioni ad istituti di credito o intermediari finanziari e, in particolare, di cessioni in favore di società finanziarie che facciano eventualmente parte del consorzio o della rete di imprese.

Il quesito ulteriore posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di effettuare la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale in favore di un eventuale sub-appaltatore del quale il fornitore del servizio si avvalga per l’esecuzione dell’intervento. Il sub-appaltatore, infatti, presenterebbe un collegamento con l’intervento che dà diritto alla detrazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di cessione del credito in favore del sub-appaltatore o anche in favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera. Si tratta comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento alla base della detrazione.

Analoghe considerazioni riguardano l’ipotesi nella quale venga concluso un unico contratto di appalto con più soggetti, dei quali uno o più si occupino della realizzazione di lavori collegati all’intervento complessivo che dà diritto alla detrazione fiscale, ma che in sé considerati non danno diritto alla detrazione. La cessione del credito corrispondente alla detrazione potrà essere effettuata in favore di tali soggetti dal momento che sussiste un collegamento con l’intervento agevolabile.

Infine, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione della verifica del collegamento tra il soggetto destinatario della cessione e l’intervento che dà origine alla detrazione fiscale. Tale verifica deve essere effettuata soltanto in occasione della cessione originaria o anche con riferimento all’eventuale cessione successiva? L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione fiscale deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria, sia con riferimento alla cessione successiva.

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