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Novità Irpef - Ires
25 Maggio 2018

Detrazione per interventi di riqualificazione energetica: i limiti della cessione del relativo credito

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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire una serie di chiarimenti, con la Circolare n. 11 del 18 maggio 2018, riguardo all’applicazione della disciplina della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici o unità immobiliari. In particolare, i chiarimenti si sono resi necessari a seguito dell’introduzione di alcune modifiche alla disciplina da parte della Legge di Bilancio per il 2018.

Dopo le premesse, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, vi è un secondo capitolo dedicato al quadro normativo di riferimento.

Il terzo capitolo, poi, riguarda specificamente i soggetti interessati alla cessione del credito. Il credito può essere ceduto da tutti i soggetti che teoricamente risultano essere beneficiari della detrazione, anche se concretamente non possono fruire di tale detrazione perché l’imposta lorda è assorbita completamente da altre detrazioni o non è dovuta. La cessione può essere effettuata anche dai soggetti Ires e dai cessionari del credito che possono procedere, a loro volta, a cedere il credito.

I soggetti in favore dei quali si può procedere alla cessione del credito sono:

  • i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione dei lavori per i quali si beneficia della detrazione fiscale;
  • gli altri soggetti privati (oltre alle persone fisiche, anche coloro che svolgono attività di lavoro autonomo e d’impresa);
  • le banche e gli intermediari finanziari, nelle sole ipotesi nelle quali la cessione del credito sia effettuata da soggetti che ricadono nella cosiddetta “no tax area“.

Vi sono dei limiti alle possibilità di cessione del credito. Infatti, la successiva cessione del credito deve intendersi comunque limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella iniziale. Inoltre, gli altri soggetti privati ai quali cedere il credito devono essere comunque collegati al rapporto dal quale ha origine la detrazione fiscale. Ad esempio, in caso di credito corrispondente alla detrazione per interventi su edifici condominiali, la cessione potrà avvenire in favore degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per gli stessi interventi condominiali oppure, nel caso di lavori di riqualificazione effettuati da società appartenenti ad un gruppo, la cessione potrà avvenire nei confronti delle altre società del gruppo. Il credito non può essere ceduto alle Pubbliche Amministrazioni.

Il quarto capitolo della Circolare riguarda l’individuazione delle Banche e degli intermediari finanziari nei casi nei quali la cessione del credito non sia ammessa nei loro confronti.

Infine, secondo quanto precisato nel documento di prassi, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti precedentemente alla pubblicazione della Circolare in contrasto con le indicazioni in essa fornite, come, ad esempio, le cessioni del credito ulteriori rispetto a quelle consentite o le cessioni nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione fiscale.

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