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3 Maggio 2019

Decreto Crescita: novità in materia di regimi agevolati e di detrazioni per interventi su edifici

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) con il quale sono state adottate alcune misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° maggio 2019.

Tra le misure di rilevanza fiscale in esso presenti, evidenziamo:

All’articolo 5 del “Decreto Crescita” sono previste alcune modifiche riguardo al regime degli “impatriati”.

In virtù della nuova normativa in materia, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 % del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Il regime agevolato riguarda anche i redditi d’impresa prodotti dai soggetti interessati da tale normativa che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre del 2019.

Inoltre, alcune agevolazioni si applicano per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di determinate condizioni, come nel caso di lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico o nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un immobile di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

Alcune modifiche riguardano anche il regime agevolato finalizzato al “rientro dei cervelli” (articolo 5 del Decreto Legge n. 34 del 2019). Le agevolazioni previste per i docenti ed i ricercatori che trasferiscono la loro residenza in Italia dal 2020 sono estese da un periodo di quattro a sei anni. La durata delle agevolazioni è prolungata ulteriormente in presenza di specifiche condizioni.

All’articolo 6 del “Decreto Crescita” sono state introdotte alcune modifiche anche al regime forfettario. In virtù di tali modifiche, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono ora tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati. La novità si applica a partire dal 1° gennaio 2019. Quindi, l’ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge sarà trattenuto, sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo all’entrata in vigore del Decreto, in tre rate mensili di pari importo.

La stessa modifica riguarda gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, dal 1° gennaio 2020, decideranno di applicare il regime dell’imposta sostitutiva del 20 % introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2019.

Riguardo al “sisma bonus“, il “Decreto Crescita” (articolo 8 del Decreto Legge n. 34 del 2019) ha esteso l’applicabilità delle detrazioni del 75 % e dell’85 % previste in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, con conseguente passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, anche alle ipotesi di interventi in Comuni che ricadono nelle zone classificate a “rischio sismico” 2 e 3. In precedenza, tali detrazioni con aliquote elevate erano previste solo per gli interventi nelle zone a “rischio sismico” 1.

Con il “Decreto Crescita” sono state introdotte anche delle modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche (articolo 10 del Decreto Legge n. 34 del 2019). In virtù della nuova normativa, per gli interventi di efficienza energetica, i soggetti che hanno diritto alle detrazioni possono optare, invece dell’utilizzo diretto delle stesse detrazioni, per un contributo dello stesso ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovutoanticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Al fornitore verrà rimborsato questo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Analoghe disposizioni valgono per coloro che hanno diritto alle detrazioni per interventi di adozione di misure antisismiche.

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