La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 2771 dell’11 febbraio 2016, ha riconosciuto che i redditi derivanti dalla locazione di un immobile oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se il contratto di locazione risulta formalmente intestato ad uno solo dei due coniugi, devono essere imputati per metà a ciascuno dei comproprietari.
Una diversa imputazione dei redditi ai fini fiscali potrà essere effettuata soltanto qualora intervenga una specifica pattuizione dei coniugi in merito, nella forma della modifica convenzionale alla comunione legale dei beni, ai sensi dell’articolo 210 del Codice Civile.
La Corte di Cassazione ha ricordato che la comunione legale sul bene locato attribuisce ai coniugi pari poteri gestori, ma anche pari obblighi fiscali. Anche l’altro coniuge comproprietario, quindi, deve ritenersi obbligato fiscalmente.