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Novità Irpef - Ires
27 Ottobre 2017

Condotta di infedele dichiarazione reiterata: può applicarsi il ravvedimento operoso alle annualità successive a quella accertata

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’applicazione del ravvedimento operoso in caso di infedele dichiarazione a seguito della commissione di errori nell’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito.

Nella Risoluzione n. 131 del 23 ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, evidenziato che sono previste, nell’ambito della disciplina dell’infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, due circostanze attenuanti che possono trovare applicazione qualora il contribuente non abbia posto in essere delle condotte fraudolente. In particolare, la sanzione viene ridotta di un terzo nei casi in cui, alternativamente:

  • la maggiore imposta o il minore credito accertati siano complessivamente inferiori al 3 % dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 Euro;
  • l’infedeltà sia la conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito (e, quindi, sia stato erroneamente imputato) nell’annualità nella quale interviene l’attività di accertamento o in un’annualità precedente. Il componente negativo, invece, non deve essere stato dedotto più volte.

Queste riduzioni della sanzione possono trovare applicazione soltanto in sede di accertamento. Pertanto, il contribuente non può tenerne conto autonomamente qualora intenda determinare la sanzione dovuta in sede di ravvedimento operoso.

La spiegazione di tale diversa disciplina è individuata dall’Agenzia delle Entrate nella circostanza che affinché possa operare la riduzione della sanzione è necessario che vi sia un’attività di controllo da parte degli organi accertatori volta a verificare che il comportamento infedele del contribuente sia caratterizzato dalla colpevolezza e dall’assenza di frode e che la condotta non sia stata insidiosa per l’Amministrazione finanziaria.

Con riferimento al caso specifico sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha, però, rilevato che l’errore dell’imputazione temporale è stato già oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria per un’annualità e che, pertanto, non è richiesta altrettanta cautela. E’ proprio tale errore che è stato reiterato, poi, dalla contribuente nelle annualità successive. Una qualificazione della condotta della società istante come “errata qualificazione temporale” è stata già effettuata dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che la società istante potrà autonomamente regolarizzare la violazione già oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria con riferimento al periodo d’imposta 2012, applicando la sanzione nella misura ridotta con riferimento alle annualità successive.

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