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9 Novembre 2018

Cessione dell’eco bonus anche in caso di somministrazione di lavoro

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Ancora una volta l’Agenzia delle Entrate si occupa di una questione relativa alla cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica.

La società che ha presentato il quesito all’Agenzia delle Entrate è una società che esercita attività di somministrazione di lavoro. In particolare, fornisce personale somministrato ad imprese appaltatrici di lavori per i quali è possibile beneficiare della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica e cedere il corrispondente credito. Inoltre, la società istante, talvolta, assume appalti per opere che legittimano la cessione del credito in questione, stipulando un’associazione temporanea di imprese che forniscono beni e servizi.

La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per la società istante di acquisire il credito corrispondente alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica in quanto “impresa collegata” ossia soggetto rispetto al quale sussiste un collegamento con il rapporto che è all’origine della detrazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 61 del 5 novembre 2018, ha ricordato, prima di tutto, che la Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto, dal 1° gennaio 2017, la possibilità per i condomini, in caso di spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali che riguardino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con la Manovra Correttiva del 2017, inoltre, è stata riconosciuta la possibilità della cessione del credito in favore di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, anche da parte dei soggetti che ricadono nella cosiddetta “no tax area”. Questi soggetti possono cedere il credito anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di attuazione di tale cessione del credito.

Con la Legge di Bilancio per il 2018, poi, è stato ulteriormente esteso l’ambito di applicazione della cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale. Infatti, dal 1° gennaio 2018, la possibilità di effettuare tale cessione è riconosciuta in riferimento alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

Con la Circolare del 18 maggio 2018 e la Circolare del 23 luglio 2018 sono stati forniti chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione di tale cessione del credito, alla luce anche delle novità introdotte con la Legge di Bilancio per il 2018. In particolare, è stato chiarito che per soggetti cessionari del credito devono intendersi i soggetti privati diversi dai fornitori che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione fiscale.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve ravvisarsi anche rispetto alla società che fornisce il personale in caso di contratto di somministrazione di lavoro in favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito.

Infatti, gli interventi che danno origine alla detrazione vengono effettuati anche sulla base del lavoro prestato dal lavoratore somministrato. Vi è senza dubbio un collegamento tra l’impresa fornitrice del personale somministrato ed il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cessione del credito corrispondente alla detrazione in questione.

Analoghe considerazioni valgono per il caso in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipa ad un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito.

L’associazione temporanea di imprese, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, concretizza uno strumento di cooperazione temporanea ed occasionale tra imprese per la realizzazione congiunta di un’opera. Così come chiarito riguardo ai consorzi ed alle reti d’impresa, anche nell’ipotesi nella quale la cooperazione tra imprenditori si realizzi tramite l’associazione temporanea di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche in favore delle imprese partecipanti che non abbiano eseguito direttamente i lavori.

Con riferimento al caso specifico, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale può essere effettuata anche nei confronti della società istante, che esercita l’attività di somministrazione di lavoro, qualora essa partecipi ad un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito in questione.

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