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Novità Irpef - Ires
8 Settembre 2017

Cessione agevolata dei beni ai soci: regime applicabile alla minusvalenza ed esclusione del carattere abusivo

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata nuovamente dell’applicazione della disciplina dell’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci. Lo ha fatto rispondendo ad un interpello nella Risoluzione n. 101 del 27 luglio 2017.

La società istante esercita attività di locazione e/o vendita di beni immobili propri, oltre ad un’attività di holding attraverso la detenzione di quote di partecipazione di maggioranza nel capitale di società a responsabilità limitata che si occupano di ristorazione.

A settembre del 2016, la società istante ha proceduto ad effettuare un’operazione di cessione agevolata di alcuni immobili ai soci che già li avevano in locazione. L’operazione è avvenuta a valori di mercato ed ha generato una minusvalenza civilistica e fiscale. Il corrispettivo incassato a seguito della cessione, inoltre, è stato impiegato per rimborsare buona parte di un prestito obbligazionario in scadenza, emesso dalla società e sottoscritto da due soci della medesima.

I quesiti posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate dalla società istante riguardano la possibilità di dedurre ai fini Ires ed Irap la minusvalenza fiscale generata dalla cessione agevolata e la verifica della violazione o meno, in caso di assunzione di tale comportamento, delle regole in materia di abuso del diritto.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina dell’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016. La disciplina in questione prevede l’applicazione di un regime fiscale agevolato. In particolare, le società possono assegnare o cedere ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione o beni mobili iscritti nei pubblici registri, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, calcolata sulla plusvalenza derivante dall’operazione, pari all’8 % o al 10,5 %, in caso di società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, richiamato un chiarimento che era stato già fornito con una Circolare del 2016, secondo la quale se dalla cessione agevolata dei beni ai soci emerge una minusvalenza, essa assume rilevanza ai fini Ires ed Irap. In particolare, il corrispettivo della cessione assume rilevanza, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva da versare, quando è pari o superiore (il corrispettivo non deve essere inferiore al valore normale del bene ceduto) al valore normale o catastale dei beni ceduti (è data, quindi, la possibilità al contribuente di considerare il valore catastale in alternativa al valore normale del bene).

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che la possibilità di considerare il valore catastale del bene ceduto è riconosciuta soltanto nel caso in cui la cessione determini una plusvalenza, sulla base della quale calcolare l’imposta sostitutiva. In caso contrario, il valore catastale del bene immobile non può essere considerato ai fini della deduzione della minusvalenza derivante dalla cessione agevolata.

La minusvalenza potrà essere dedotta ai fini fiscali qualora sia determinata utilizzando soltanto il valore normale del bene immobile. La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che la minusvalenza derivante dalla cessione agevolata dei beni immobili della società ai soci potrà essere oggetto di deduzione ai fini Ires qualora sia determinata prendendo come riferimento un corrispettivo che non sia inferiore al valore normale del bene immobile. Ai fini Irap la minusvalenza sarà deducibile secondo l’importo rilevato in contabilità.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto che l’operazione descritta dall’istante non è in contrasto con le finalità a fondamento delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Non sussiste alcun indebito vantaggio fiscale e, pertanto, non si può parlare di operazione avente i caratteri dell’abuso del diritto.

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