NULL
Novità Irpef - Ires
26 Giugno 2020

Bonus facciate: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito in materia di “bonus facciate” introdotto con la Legge di Bilancio per il 2020.

L’istante è un libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri che amministra diversi condomini. Con un’istanza di interpello, ha sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate delle questioni relative alla detrazione fiscale spettante per le spese documentate sostenute in relazione ad interventi finalizzati al recupero o restauro di facciate degli edifici (cosiddetto “bonus facciate”).

In particolare, le richieste di chiarimenti riguardano la possibilità di beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per opere accessorie necessarie per l’esecuzione degli interventi, come le spese per la direzione dei lavori, quelle per il coordinamento della sicurezza e le spese per la sostituzione dei pluviali. Possono, inoltre, rientrare nel “bonus facciate” le spese per il solo restauro dei balconi senza interventi sulle facciate e le spese sostenute nel 2020, anche se i lavori sono iniziati nel 2019?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 191 del 23 giugno 2020, ha ricordato la disciplina contenuta nella Legge di Bilancio per il 2020 secondo la quale è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 % delle spese documentate sostenute nel 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati nelle zone A o B.

Alcuni chiarimenti riguardo all’applicazione dell’agevolazione in questione sono stati inseriti nella Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020, alla quale ha rinviato la stessa Agenzia delle Entrate per i necessari approfondimenti.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la normativa in materia è volta ad incentivare degli interventi che siano finalizzati al decoro urbano ed anche degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Gli interventi oggetto dell’agevolazione fiscale sono quelli che sono effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio e, in particolare, sugli elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale. Si tratta, ad esempio, degli interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli elementi che costituiscono la struttura opaca verticale della facciata ed anche degli interventi di mera pulitura e tinteggiatura della superficie.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, ricordato la regola secondo la quale gli interventi che non siano di mera pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 % dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per poter beneficiare del “bonus facciate”, devono soddisfare i requisiti minimi previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici ed i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali che compongono l’involucro edilizio.

In queste ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli, troveranno applicazione le disposizioni che disciplinano le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Si applicano, quindi, per questi interventi le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per il cosiddetto “eco bonus”.

Riguardo specificamente agli interventi sui balconi o su ornamenti o fregi, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito nella Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020 che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi. Sono ammessi al “bonus facciate” anche i lavori riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni ed alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata dell’edificio.

La detrazione riguarda anche le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse richieste dal tipo di lavori eseguiti, così come gli altri costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi che possono essere oggetto dell’agevolazione fiscale, come le spese relative all’installazione dei ponteggi o la tassa per l’occupazione del suolo pubblico necessaria per l’esecuzione dei lavori.

Ancora, gli adempimenti che occorre porre in essere ai fini del “bonus facciate” sono gli stessi che trovano applicazione riguardo alle detrazioni fiscali per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Questo vuol dire che i contribuenti persone fisiche soggetti all’Irpef dovranno disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto in favore del quale è stato effettuato il bonifico. Per consentire l’applicazione della ritenuta d’acconto su tali pagamenti da parte di banche, Poste Italiane ed istituti di pagamento, i contribuenti possono utilizzare i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio.

In caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del “bonus facciate” potranno essere posti in essere da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore di condominio.

In conclusione, in riferimento a quanto richiesto dal contribuente istante nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che rientrano nell’ambito di applicazione del “bonus facciate” anche le spese sostenute per opere accessorie necessarie all’esecuzione dei lavori oggetto dell’agevolazione, comprese quelle per la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza e per la sostituzione dei pluviali, espressamente indicate dall’istante.

Il “bonus facciate”, inoltre, può trovare applicazione anche in caso di interventi di restauro dei balconi che non siano accompagnati da interventi sulle facciate degli edifici.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, nuovamente evidenziato che, nel caso in cui si tratti di interventi non di mera pulitura e tinteggiatura esterna, ma anche influenti dal punto di vista termico o che riguardino oltre il 10 % dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, le spese relative a tali interventi rientrano nel “bonus facciate” se sono rispettati i requisiti minimi energetici ed i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali dell’involucro edilizio. Devono, inoltre, essere osservati tutti gli adempimenti e le procedure previsti per gli interventi che beneficiano dell’eco bonus.

Rispetto alla possibilità di usufruire del “bonus facciate” nonostante i lavori siano iniziati nel 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disciplina in materia fa riferimento esclusivamente alle spese documentate sostenute nel 2020, senza indicazione di altre condizioni che riguardino la data di avvio degli interventi. Ai fini dell’imputazione delle spese occorrerà fare riferimento per le persone fisiche, compresi i professionisti, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data di effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio degli interventi ai quali si riferiscono i pagamenti. Se, ad esempio, un intervento su edifici che può beneficiare del “bonus facciate” ha avuto inizio nel 2019 ed i pagamenti per i lavori sono stati effettuati in parte nel 2019 ed in parte nel 2020, si potrà richiedere la detrazione soltanto per le spese sostenute nel 2020.

Inoltre, per le spese per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio, rileva la data del pagamento effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Quindi, in caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2019, anche se le rate sono state versate dal singolo condomino nel 2020, non troverà applicazione l’agevolazione, mentre nel caso in cui il bonifico sia stato effettuato dal condominio nel 2020, anche se le rate sono state versate dal singolo condomino nel 2019 o nel 2021, troverà applicazione il “bonus facciate”.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per i pagamenti per i quali si intende beneficiare del “bonus facciate” possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dalle banche e da Poste Italiane per i pagamenti relativi alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio. Qualora sia possibile, dovranno, però, essere precisati nella causale di pagamento gli estremi della Legge di Bilancio per il 2020.

Nel caso in cui non sia possibile riportare tali riferimenti normativi (perché, ad esempio, non sia possibile modificare la causale che contiene i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica), e purché non sia pregiudicato il rispetto da parte degli istituti bancari e postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto, l’agevolazione del “bonus facciate” potrà essere comunque riconosciuta.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto