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Novità Irpef - Ires
21 Febbraio 2020

Bonus facciate: arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardo all’applicazione del “bonus facciate” introdotto con la Legge di Bilancio per il 2020.

La misura in questione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 % delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici situati nella zona A o B.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, nelle premesse della Circolare, che i contribuenti che sono interessati a tale misura agevolativa non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione loro spettante o all’utilizzo della detrazione nella forma dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che esegue i lavori. Manca, infatti, una disposizione normativa in merito.

Il primo capitolo della Circolare riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del “bonus facciate”. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la detrazione in questione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia, che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori che possono beneficiare del bonus, a prescindere dalla tipologia di redditi dei quali sono titolari. L’unica limitazione è rappresentata dalla circostanza che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non potrà essere utilizzata dai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Pertanto, non potranno, ad esempio, beneficiare del “bonus facciate” i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti da un’attività d’impresa o da un’arte o professione che aderiscono al regime forfetario.

Possono beneficiare della detrazione le persone fisiche, ma anche gli enti pubblici e privati che non svolgono attività d’impresa, le associazioni tra professionisti e tutti i soggetti che conseguono redditi d’impresa.

I soggetti che possono beneficiare della detrazione fiscale devono possedere o detenere l’immobile oggetto degli interventi in base ad un titolo idoneo, al momento in cui hanno inizio i lavori o al momento in cui sono sostenute le spese, se precedente l’avvio dei lavori. E’ stato precisato che possono beneficiare della nuova detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile ed i conviventi di fatto, purché sostengano effettivamente le spese per la realizzazione dei lavori. Tali soggetti devono essere conviventi con il possessore o detentore dell’immobile e le spese sostenute devono riguardare interventi su un immobile, anche diverso dall’abitazione principale, nel quale possa svolgersi la convivenza. Quindi, sono escluse le spese per lavori su immobili che non sono a disposizione, in quanto, ad esempio, concessi in locazione ad altre persone, o su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Il secondo capitolo della Circolare riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della nuova detrazione fiscale. Le spese devono essere sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di parti di edifici esistenti o di immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale. La detrazione non spetta, quindi, per lavori eseguiti in fase di costruzione di edifici, né per interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

Gli edifici sui quali vengono eseguiti gli interventi devono essere ubicati nella zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale) o nella zona B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A). Sono, quindi, esclusi, ad esempio, dall’ambito di applicazione del “bonus facciate” gli interventi su edifici situati nella zona D, ossia nelle parti del territorio che sono destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali.

Gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciate, sui balconi o su ornamenti e fregi. Sono, ad esempio, escluse le spese per interventi di sostituzione di vetrate, infissi, portoni e cancelli.

La detrazione riguarda anche le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse e per gli altri costi eventuali che siano collegati strettamente alla realizzazione degli interventi, come le spese per l’installazione dei ponteggi o l’imposta di bollo versata per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi.

Altre precisazioni sono state fatte riguardo al tipo di intervento che può beneficiare dell’agevolazione fiscale. Secondo quanto stabilito dalla nuova normativa in materia, gli interventi che non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma che sono anche influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 % dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare i requisiti minimi in relazione alle prestazioni energetiche degli edifici ed i valori limite della trasmittanza termica delle strutture che compongono l’involucro edilizio. Il riferimento normativo per l’individuazione di tali requisiti è rappresentato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 ed il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008.

Il terzo capitolo della Circolare, inoltre, è dedicato alle questioni relative alla detrazione effettivamente spettante ai contribuenti. Non vi è un limite massimo di detrazione e neanche un limite massimo di spesa ammissibile. Si applica, quindi, la detrazione del 90 % sull’intera spesa sostenuta. La detrazione può essere fatta valere sia ai fini dell’Irpef, che ai fini dell’Ires e si riferisce alle spese sostenute nel 2020.

Per le spese per interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio e non la data dei pagamenti delle rate condominiali relative ai lavori effettuati dai singoli condomini. Quindi, ad esempio, se il bonifico relativo alle spese per gli interventi è stato effettuato dal condominio nel 2019, nonostante poi le rate condominiali siano state versate dal singolo condomino nel 2020, quest’ultimo non potrà beneficiare del “bonus facciate”. Se, invece, il bonifico viene effettuato dal condominio nel 2020, le rate che sono state versate dal singolo condomino nel 2020, ma anche nel 2019 o nel 2021, daranno diritto alla detrazione fiscale.

La detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Quindi, non spetta se le spese sono rimborsate ed il rimborso non ha concorso al reddito.

Nel quarto capitolo della Circolare, sono forniti dei chiarimenti riguardo agli adempimenti da effettuare ed ai relativi controlli.

Nel quinto capitolo, è stato precisato che la detrazione in questione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo da far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo che non dovesse trovare capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato a diminuzione dell’imposta lorda dovuta per i periodi successivi e non può essere chiesto a rimborso.

Infine, nel sesto ed ultimo capitolo della Circolare, è precisato che gli interventi diversi da quelli ammessi al “bonus facciate” possono sempre comunque beneficiare delle agevolazioni già previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Qualora gli interventi ammessi al “bonus facciate” rientrino anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro dell’edificio o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni fiscali e dovrà rispettare gli adempimenti previsti in relazione all’agevolazione prescelta.

Qualora, invece, gli interventi realizzati siano riconducibili a diverse situazioni che possono beneficiare delle agevolazioni, perché, ad esempio, sono stati effettuati sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna dell’edificio che sono ammessi al “bonus facciate”, sia interventi sulla restante parte dell’involucro dell’edificio che sono esclusi dal “bonus facciate”, ma che rientrano nell’ambito di applicazione del cosiddetto “ecobonus”, il contribuente potrà beneficiare di entrambe le agevolazioni, a condizione che le spese relative ai due tipi di interventi siano distintamente contabilizzate e siano rispettati gli adempimenti previsti per ciascuna detrazione fiscale.

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