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Novità Irpef - Ires
18 Dicembre 2015

Approvato il modello per quattro regimi opzionali

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2015, è stato approvato il modello per la comunicazione relativa ai regimi di “Tonnage tax”, consolidato fiscale, trasparenza fiscale ed all’opzione Irap.

Con il medesimo Provvedimento, sono state approvate anche le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello in questione deve essere presentato per via telematica, direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica, utilizzando i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). L’Agenzia rilascia una ricevuta in via telematica che dà prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione e della ricezione di essa da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione per via telematica di tale modello di comunicazione può essere effettuata anche tramite il software “Regimi opzionali” disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento, è ricordato che i regimi opzionali per i quali è stato approvato il modello di comunicazione in questione sono:

  • il regime di tassazione per trasparenza per le società di capitali – articoli 115 e 116 del TUIR e Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 aprile 2004 contenente le disposizioni di applicazione;
  • il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (“Tonnage tax“) – articoli 155 a 161 del TUIR e Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 giugno 2005 contenente le disposizioni di applicazione;
  • il regime di tassazione dei gruppi di imprese (consolidato fiscale) – articoli da 117 a 142 del TUIR e Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 contenente le disposizioni di applicazione;
  • l’opzione che può essere esercitata dalle società di persone e dagli imprenditori individuali per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole applicabili alle società di capitali ed agli enti commerciali – Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Le comunicazioni relative all’opzione per i suddetti regimi, in  realtà, devono essere effettuate all’Agenzia delle Entrate con le dichiarazioni dei redditi (quadro OP) e dell’Irap (quadro IS) presentate nel periodo d’imposta a partire dal quale si intende esercitare o rinnovare l’opzione o confermare l’adesione a tali regimi.

Il modello approvato con il Provvedimento deve essere, però, utilizzato nei casi di:

  • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della “Tonnage tax;
  • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione;
  • perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale;
  • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, secondo quanto disposto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap, in quanto non sono tenuti alla presentazione di essa per il periodo d’imposta precedente a quello a partire dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, in caso di primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
  • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime dello Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, perché nel primo anno di attività, o che devono ricorrere ad un modello Unico diverso a causa della diversa forma societaria che avevano nell’annualità precedente.
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