Nella Circolare n. 15 del 5 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alle modalità di applicazione della maggiorazione dell’aliquota Ires dovuta, in relazione al periodo d’imposta 2013, dai soggetti operanti nel comparto finanziario ed assicurativo, e degli acconti Ires previsti, per i periodi d’imposta 2013 e 2014, per la generalità dei contribuenti.
Nella Circolare, è stato, in primo luogo, precisato l’ambito soggettivo di applicazione dell’addizionale Ires prevista per il 2013.
In particolare, è stato ricordato che sono tenuti a versare l’addizionale Ires introdotta dalla nuova normativa, oltre agli istituti di credito, anche le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo dei gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare, i soggetti esercenti attività di intermediazione finanziaria, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento.
E’ stato, inoltre, evidenziato che tale addizionale si configura come una maggiorazione dell’aliquota Ires ordinaria, che porta ad un’imposizione complessiva per il 2013 pari al 36 % (aliquota ordinaria del 27, 5 % più l’addizionale dell’8,5 %).
E’ stato, altresì, chiarito che la maggiorazione non è dovuta sul maggiore imponibile determinato dalle operazioni in aumento operate a seguito dalle svalutazione dei crediti risultanti in bilancio.
L’addizionale va calcolata, inoltre, su una base imponibile per la determinazione della quale si tiene conto delle variazioni in diminuzione relative a svalutazioni dei crediti operate in esercizi precedenti al periodo d’imposta 2013.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo ai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per il regime del consolidato ed ai contribuenti con l’opzione per il regime della trasparenza.
L’ultimo paragrafo della Circolare è stato dedicato alla maggiorazione degli acconti Ires.
In particolare, è stato, in tale sede, evidenziato che tutti i soggetti Ires sono tenuti, per il periodo d’imposta 2013, ad effettuare acconti Ires/Irap nella misura del 102,5 % (aumento di 1,5 punti percentuali). In più, gli enti creditizi, finanziari ed assicurativi subiscono un aumento dell’acconto Ires/Irap per il periodo d’imposta 2013 al 128,5 %. Quindi, quest’ultimi soggetti devono versare complessivamente gli acconti per il 2013 nella misura del 130 %.
Tutti i soggetti Ires dovranno calcolare l’acconto Ires/Irap per il 2014 nella misura del 101,5 %.
Infine, è stato ricordato che, alla luce della diverse modifiche normative introdotte recentemente, è stato necessario prorogare al 10 dicembre 2013 la scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto.