Non sono soggetti a tassazione Irpef i rimborsi spese relativi a iniziative di tipo didattico. Tuttavia, il rimborso fornito dall’azienda per le attività sportive svolte dai figli dei dipendenti fuori dal contesto scolastico ed educativo è soggetto a Irpef. Solo i costi sostenuti per attività incluse nei “piani di offerta formativa scolastica” sono esenti dall’imposta. Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 144 del 3 luglio 2024. L’Agenzia ricorda che, secondo l’articolo 51 del Tuir, in generale, tutte le somme ricevute dai dipendenti, incluse eventuali liberalità, sono considerate reddito da lavoro dipendente.
Welfare aziendale e Irpef cosa c’è da sapere
La precisazione si rivolge a un’azienda che, nell’ambito del proprio piano di welfare aziendale e Irpef, desidera rimborsare le spese per le attività sportive dei figli dei dipendenti, praticate sia in palestre o circoli sportivi sia all’interno di scuole. L’azienda ritiene che, alla luce del riconoscimento costituzionale del valore educativo e sociale dello sport (nuovo articolo 33 della Costituzione), tali spese dovrebbero beneficiare dell’esenzione Irpef prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir.
Spese su istruzione ed educazione esenti Irpef
L’Agenzia, però, chiarisce che tale disposizione riguarda specificamente le somme e i servizi forniti per l’educazione e l’istruzione, inclusi i servizi prescolari, le mense, i centri estivi e invernali, le ludoteche e le borse di studio per i familiari dei dipendenti. A questo proposito, già nella circolare n. 28/2016, l’Amministrazione aveva chiarito che la norma comprende, oltre agli asili nido, anche scuole materne, ludoteche e centri stagionali, mentre nella circolare n. 238/2000 è stato ribadito che l’esenzione si applica ai rimborsi legati all’istruzione, come rette scolastiche, tasse universitarie e libri di testo, nonché ai premi per eccellenza scolastica.
Tutti i servizi che non sono sottoposti a Irpef
In aggiunta, l’ampiezza della norma include anche servizi come il trasporto scolastico e le spese per gite e visite didattiche previste dai piani di offerta formativa, nonché il rimborso per servizi di babysitting. Il datore di lavoro può erogare tali servizi direttamente o tramite terzi.
Per quanto riguarda invece i rimborsi per l’attività sportiva dei familiari, l’Agenzia ha specificato che le attività sportive gestite da associazioni sportive non rientrano nell’esenzione, a meno che non facciano parte del piano di offerta formativa scolastica, come previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir.