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Novità Iva
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5 Luglio 2024
4 Minuti di lettura

Come gestire il surplus d’imposta per i depositi fiscali e recupero IVA

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce le procedure per gli operatori che immettono in consumo prodotti energetici non direttamente introdotti, in particolare per chi acquista gasolio per autotrazione immesso in un deposito fiscale senza addebito IVA al momento dell’acquisto. Secondo il regime della legge di bilancio 2018, l’azienda deve versare cumulativamente l’imposta stimata sulle estrazioni previste, potendo poi recuperare eventuali eccedenze nei periodi successivi fino all’esaurimento del credito.

Surplus d’imposta per le società di vendita di carburanti

Questo è quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 100 del 3 maggio 2024, rivolta a una società che vende carburanti all’ingrosso e al dettaglio. L’azienda acquista gasolio immesso in un deposito fiscale senza IVA, effettuando versamenti cumulativi dell’imposta stimata per i prodotti da estrarre, utilizzando il modello F24 Elide con il codice tributo “6044”. Dopo il pagamento, il prodotto viene estratto e venduto con IVA.

La società chiede come recuperare l’imposta se, a fine anno, quella versata supera quella dovuta per le estrazioni. Ritiene applicabile il regime dell’articolo 50-bis, comma 6, del Dl n. 331/1993, per l’estrazione da un deposito fiscale, emettendo autofattura per detrarre l’IVA sui beni estratti.

L’Agenzia delle Entrate descrive le modalità applicative del regime della legge di bilancio 2018, che combatte l’evasione IVA per l’immissione in consumo o estrazione da un deposito fiscale. La normativa stabilisce che il versamento dell’IVA, con Modello F24, è obbligatorio e non compensabile. La base imponibile comprende il valore dell’operazione precedente o l’ultima cessione nel deposito, aumentata di eventuali servizi svolti durante la giacenza.

Versamento tramite Elide

Il pagamento deve essere fatto con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (Elide), utilizzando il codice tributo “6044” e indicando il codice fiscale e il codice accisa del gestore del deposito.

Se chi estrae il bene non è lo stesso che lo ha introdotto tramite acquisto intracomunitario, deve emettere autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto IVA, annotando la variazione in aumento nel registro degli acquisti.

Per il recupero del surplus d’imposta pagata cumulativamente, l’Agenzia non approva la soluzione proposta dalla società. Invece, come chiarito nella circolare n. 18/2019, l’eccedenza IVA risultante dal conto scalare tenuto dal gestore del deposito può essere scomputata dal tributo relativo alle immissioni in consumo o estrazioni successive fino al suo esaurimento. Solo in assenza di ulteriori estrazioni e alla conclusione dei rapporti con il gestore, si può richiedere il rimborso della maggiore IVA versata, dimostrando che l’eccedenza non è stata utilizzata per ulteriori immissioni.

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