Con Risoluzione 16 maggio 2006, n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da applicare ai dividendi da partecipazione in Srl nel caso di un soggetto che possieda quote in proprietà per il 15% ed a titolo di nuda proprietà per un ulteriore 20%.
L’Agenzia, ricordando che l’obbligo di dichiarazione degli utili erogati da società di capitali a persone fisiche vige solo nel caso di qualificazione delle partecipazioni (20% diritti di voto ovvero partecipazione al capitale superiore al 25%) per il caso in esame conclude che:
· la prima soglia non è superata (i diritti di voto sono rappresentati dalla proprietà piena, pari al 15%);
· per la seconda verifica (partecipazione al capitale), è necessario operare il calcolo di cui al D.P.R. n. 131/86, ovvero la somma della quota di nuda proprietà ragguagliata a quella di piena proprietà.
Fonte: www.seac.it
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