L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 61 del 26 settembre 2013, ha risposto ad un quesito che le era stato posto, tramite interpello, riguardo alle modalità di tassazione, ai fini della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, degli emolumenti corrisposti ex lege, a titolo di TFR e di indennità sostitutiva del preavviso, dal sostituto d’imposta italiano ad un soggetto non residente coniuge del lavoratore dipendente deceduto.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che le somme che vengono erogate dal sostituto d’imposta alla moglie del dipendente deceduto devono essere assoggettate a tassazione in Italia per la quota parte riferibile al periodo nel quale l’attività lavorativa è stata esercitata dal coniuge nel territorio italiano. A tali somme dovrà applicarsi la normativa interna e, quindi, il sostituto d’imposta italiano dovrà applicare la ritenuta fiscale.
L’imposta versata in Italia dall’avente diritto potrà essere ammessa in deduzione dall’imposta dovuta nel Regno Unito calcolata sugli stessi redditi per i quali è stata calcolata l’imposta italiana.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.