La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18108 del 25 luglio 2013, ha accolto il ricorso proposto da un contribuente che si era visto rigettare la richiesta di rimborso dell’Irap versata.
Il Giudice che aveva pronunciato la Sentenza impugnata aveva, secondo la Suprema Corte, erroneamente fatto acritico riferimento ad una Circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 45 del 2008) in base alla quale è da ritenersi sufficiente, per l’applicazione dell’Irap, la presenza di beni strumentali di valore superiore a 15.000 Euro.
Secondo la Cassazione, invece, l’assoggettamento ad Irap richiede un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente, con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l’attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.