Con Circolare 15 aprile 2008, n. 39, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla facoltà riconosciuta agli imprenditori individuali di procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva, di cui all’art. 1, comma 37, Finanziaria 2008.
In particolare, la Circolare citata, precisa che tale agevolazione:
- è estesa anche agli imprenditori che aderiscono al nuovo regime dei contribuenti minimi.
- interessa gli immobili strumentali per natura o per destinazione di cui all’art. 43, comma 2, TUIR, posseduti dall’imprenditore individuale (in contabilità ordinaria o semplificata) alla data del 30 novembre 2007.
Infine, l’opzione per l’estromissione agevolata va esercitata entro il 30 aprile 2008 anche con comportamento concludente; comunque essa si perfeziona con il pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva ed i suoi effetti decorrono dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2008.
Fonte: www.seac.it
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