NULL
Novità Irpef - Ires
12 Febbraio 2011

Bonus per il risparmio energetico anche per i sistemi termodinamici che utilizzano il sole.

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 12 del 7 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica relativa all’applicazione del bonus per il risparmio energetico all’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica e di energia elettrica.

L’Agenzia, in primo luogo, ha ricordato che la Legge finanziaria 2007 ha previsto il riconoscimento della detrazione d’imposta, ai fini Irpef e Ires, nella misura del 55 % delle spese sostenute per la realizzazione di interventi su edifici esistenti volti al risparmio energetico. La detrazione è stata poi prorogata e sarà in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. E’ la legge stessa a determinare i limiti entro i quali trova applicazione il beneficio fiscale.

Riguardo al caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha richiamato la nota dell’ENEA del 25 novembre 2010, indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale è stata individuata la qualificazione tecnica da attribuire ai sistemi termodinamici in questione (assimilati agli impianti solari). Da tali indicazioni tecniche emerge che i sistemi termodinamici possono essere ricondotti agli interventi di risparmio energetico oggetto dell’agevolazione fiscale solo nella parte in cui sono rivolti alla produzione di energia termica.

Quindi, le spese sostenute per l’installazione dei sistemi termodinamici a concentrazione solare finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica possono essere oggetto di detrazione, limitatamente alla parte riferibile alla produzione di energia termica. La quota di spesa detraibile sarà data dalla percentuale di energia termica prodotta rispetto a quella complessivamente sviluppata dall’impianto.  

L’Agenzia, infine, ha ricordato che la detrazione, in virtù di quanto disposto dalla Legge di stabilità per il 2011, deve essere ripartita in dieci quote costanti di pari importo, e non più in cinque quote come previsto dalla precedente normativa per gli anni 2009 e 2010.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
13 Settembre 2024
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Welfare aziendale e Irpef

Non sono soggetti a tassazione Irpef i rimborsi spese relativi a iniziative di tipo...

13 Settembre 2024
Imposta minima globale: approvate le misure attuative

È stato completato il quadro normativo nazionale per l’imposta minima globale, che...

13 Settembre 2024
Credito d’Imposta piccoli comuni sardi: nuovo codice tributo per F24

Le imprese situate in Sardegna hanno un nuovo codice tributo per i piccoli comuni sardi...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto