“I casi di esonero, ben riassunti nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi Unico, sono molteplici.
I casi più importanti sono:
-chi no è obbligato alla tenuta delle scritture contabili e non posside alcun reddito
– chi ha solo redditi esenti (es. titoli di stato, penione di guerra ecc.)
– chi ha solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte definitiva o a imposta sostitutiva (es.: interessi bancari)
– chi ha solamente redditi da terreni o da fabbricati che non superano Euro 185,92 (Lit. 360.000)
– chi ha solo il reddito da fabbricato utilizzato come abitazione principale e relative pertinenze
– chi ha solamente il reddito da lavoro dipendente da un unico datore di lavoro obbligato ad effettuare le ritenute Irpef, e tale ritenute siano state correttamente operate
– chi ha solo il reddito da fabbricato utilizzato come abitazione principale e possiede un reddito da lavoro dipendente conseguito con un unico datore di lavoro.
La finanziaria del 2008, consente una ulteriore esenzione Irpef, se lalla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari (redditi di terreni, fabbricati) di importo non superiore a 500 Euro, l’imposta non è dovuta.
Leggi la definizione di:
– Dichiarazione dei redditi
– Reddito
– Imposta
– Imposte dirette
– Irpef- Ire
– Irpeg – Ires
Consulta la normativa su:
– Testo unico delle Imposte sui Redditi
– Accertamento delle Imposte sui redditi