NULL
Altre Novità
9 Marzo 2018

Zona Franca in Lombardia: al via le comunicazioni per beneficiare della proroga delle agevolazioni

Scarica il pdf

Con la Circolare n. 144225 del 5 marzo 2018, la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito diversi chiarimenti riguardo alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese della Zona Franca Urbana istituita nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 2012, alla luce delle novità introdotte con la Legge di Bilancio per il 2018.

In particolare, la Legge di Bilancio per il 2018 ha riconosciuto alle imprese già beneficiarie delle esenzioni fiscali previste per la Zona Franca Urbana della Lombardia colpite dal sisma del 2012 di poter fruire delle agevolazioni anche per il 2018 ed il 2019.

L’accesso a tale agevolazioni è possibile a seguito della trasmissione per via telematica di un’apposita comunicazione. Per la comunicazione sarà necessario utilizzare un modello riportato in un allegato alla Circolare.

E’ precisato che le imprese beneficiarie che intendono usufruire anche della proroga prevista per il 2017 dalla Manovra Correttiva del 2017 e che, alla data di pubblicazione della Circolare, non hanno ancora presentato richiesta al Ministero, possono effettuare un’unica comunicazione per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Le comunicazioni devono essere firmate digitalmente e devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “Zona Franca Lombardia” del sito internet del Ministero. L’accesso alla procedura informatica è riservato ai rappresentanti legali delle imprese o ad altri soggetti delegati di potere di rappresentanza.

Le comunicazioni devono essere presentate dal 12 marzo 2018 e comunque in data utile per la fruizione delle agevolazioni nei periodi d’imposta oggetto della proroga e non oltre il 31 dicembre 2019.

Riguardo all’importo dell’agevolazione, ciascun soggetto beneficiario potrà vedersi riconosciuto l’importo nella misura massima pari all’importo già concesso con la normativa del 2016, tenuto conto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria. I limiti di aiuto devono essere calcolati prendendo in considerazione le relazioni che intercorrono tra il singolo soggetto beneficiario ed altre imprese e che fanno sì che si possa parlare di “impresa unica”. Nella comunicazione suddetta, pertanto, dovranno essere indicati anche gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute in termini di “impresa unica” nel periodo temporale di riferimento.

Gli importi delle agevolazioni spettanti saranno determinati con un Provvedimento del Ministero che verrà pubblicato anche sul sito web istituzionale.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto