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10 Giugno 2016

Esenzione per le micro imprese della zona franca della Lombardia: ecco le modalità di fruizione

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Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2016, sono stati definiti le modalità ed i termini di fruizione delle agevolazioni in favore delle micro imprese della zona franca urbana della Lombardia, istituita nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012.

Si tratta delle agevolazioni previste dalla Legge di Stabilità per il 2016 e, in particolare, dell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap e dall’Imu, soltanto per il 2016. Tali agevolazioni potranno essere fruite tramite la riduzione dei versamenti da effettuare con il modello F24.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Con la Risoluzione n. 45 del 9 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni in questione nel modello F24. Si tratta del codice tributo “Z147“. Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” o, nel caso il cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito dovuti”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione.

Secondo quanto precisato nel Provvedimento, sarà il Ministero dello sviluppo economico a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati di ciascun beneficiario delle agevolazioni fiscali, l’importo delle agevolazioni medesime e le eventuali variazioni.

Qualora siano subentrate delle variazioni nei dati delle imprese ammesse o negli importi delle agevolazioni concesse, il modello F24 potrà essere presentato per via telematica all’Agenzia delle Entrate dal terzo giorno successivo a quello della comunicazione delle variazioni da parte del Ministero all’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima provvederà ad effettuare una serie di controlli automatizzati. Qualora l’importo dell’agevolazione utilizzato risulti superiore a quello residuo o qualora l’impresa che ha pagato il modello F24 utilizzando l’agevolazione non rientri nell’elenco delle imprese ammesse al beneficio, il modello F24 verrà scartato e lo scarto del modello verrà trasmesso tramite ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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