NULL
Altre Novità
31 Marzo 2017

Visure catastali e ispezioni ipotecarie: le regole per l’esenzione da tributi

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardo alle modalità di consultazione in esenzione da tributi delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia medesima. Lo ha fatto con la Circolare n. 3 del 24 marzo 2017.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la consultazione in questione è prevista riguardo ai beni immobili rispetto ai quali il soggetto richiedente risulti essere titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Deve trattarsi, quindi, di “consultazione personale”.

L’accesso alla consultazione personale è previsto per via telematica sia per le persone fisiche, che per i soggetti diversi dalle persone fisiche, purché in possesso delle credenziali che sono rilasciate gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate ai soggetti che si registrano ai servizi Entratel o Fisconline.

L’accesso alle banche dati avviene semplicemente in base al codice fiscale del richiedente. La ricerca viene effettuata a livello nazionale.

Il sistema fornisce eventualmente un elenco di coloro che risultano avere il medesimo codice fiscale del richiedente, ma dati anagrafici differenti (elenco degli “omocodici”), così che possa essere scelto il soggetto che è effettivamente coinvolto nella ricerca. Quindi, viene fornito un elenco delle Province nelle quali risultano essere presenti beni immobili dei quali il richiedente è al momento titolare.

A questo punto, può essere richiesta la visura catastale per soggetto, eseguita a livello provinciale e con riguardo allo stato attuale.

Se viene scelta una Provincia, è possibile visualizzare l’elenco degli immobili risultanti al Catasto terreni ed al Catasto fabbricati. Potrà essere richiesta una visura catastale relativa alla particella di terreno o all’unità immobiliare selezionata o un’ispezione ipotecaria relativa alla medesima particella di terreno o all’unità immobiliare selezionata.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non possono essere reperite per via telematica le trascrizioni e le iscrizioni eseguite prima dell’automazione della Conservatoria, né le trascrizioni e le iscrizioni nelle quali gli immobili sono individuati con identificativi catastali diversi da quelli attuali, né quelle nelle quali non risulta il codice fiscale del richiedente.

La ricerca, inoltre, non comprende le note solo “a favore” del richiedente relative ad iscrizioni, atti cautelari ed esecutivi, domande giudiziali.

Per le ricerche non effettuabili per via telematica o relative a documenti non presenti nelle banche dati informatizzate, è possibile effettuare una consultazione gratuita direttamente presso gli uffici del Servizio di Pubblicità immobiliare.

La consultazione personale in esenzione di tributi è ammessa, infatti, anche presso gli uffici dei Servizi catastali e dei Servizi di Pubblicità immobiliare. Nel caso di accesso agli uffici, è necessario fornire un documento di identità valido. Per i soggetti privi di capacità d’agire, la richiesta può essere presentata dal rappresentante legale. Per le persone non fisiche, la richiesta può essere presentata dal rappresentante legale o da altro rappresentante organicamente riferibile all’ente.

La richiesta di consultazione personale può essere presentata dall’avente diritto anche tramite il coniuge o un parente o un affine entro il quarto grado o, tramite un dipendente nel caso di persone giuridiche, munito di una procura “semplificata”.

La titolarità attuale del diritto sull’immobile potrà risultare da una visura catastale (che potrà essere richiesta unitamente all’ispezione nei registri immobiliari) oppure da una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risultino i dati catastali dell’immobile oggetto dell’ispezione ipotecaria.

Per quanto riguarda i documenti consultabili, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le visure catastali possono essere richieste da coloro che risultano iscritti negli atti catastali e, al momento della richiesta del documento, risultano intestatari al catasto dell’immobile oggetto di consultazione. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, in caso di trasferimento di diritti risultanti al catasto, vi è l’obbligo di richiedere le conseguenti volture. In particolare, in caso di trasferimento a causa di morte, l’obbligo della voltura deve essere adempiuto da coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione.

Con riferimento al requisito dell’attualità della titolarità, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si ha riguardo alla presenza di trascrizioni “a favore” del richiedente, relative ad atti di natura traslativa o dichiarativa, mentre non devono risultare formalità successive che comportino il trasferimento del medesimo immobile ad un soggetto diverso.

L’Agenzia delle Entrate si è soffermata anche su un’ipotesi particolare: l’acquisto effettuato in regime di comunione legale dei beni, per il quale è, però, intervenuto uno solo dei coniugi e la voltura e la trascrizione sono state effettuate “a favore” soltanto del coniuge intervenuto nell’atto di acquisto. La visura catastale e l’ispezione ipotecaria “personali” potranno essere richieste gratuitamente da parte di entrambi i coniugi, essendo comunque entrambi titolari dei diritti sul bene acquistato nell’ambito del regime della comunione legale. Le medesime considerazioni valgono anche nel caso delle parti di un’unione civile o dei soggetti che hanno concluso un contratto di convivenza che prevede il regime patrimoniale della comunione dei beni.

L’ispezione ipotecaria “personale” potrà riguardare tutte le trascrizioni e le iscrizioni relative ai beni dei quali il richiedente risulta essere titolare. Non potranno essere oggetto della consultazione personale in regime di esenzione, invece, i sequestri ed i pignoramenti trascritti “a favore” del richiedente in quanto si tratta di trascrizioni relative a beni dei quali il richiedente non è titolare.

Sono escluse dalla consultazione gratuita anche le trascrizioni di domande giudiziali eseguite “a favore” del richiedente.

La consultazione gratuita non potrà riguardare neanche le ipotesi di titolarità di diritti reali di garanzia (quella, ad esempio, del creditore ipotecario), essendo limitata alle ipotesi di titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Quindi, le verifiche gratuite non comprenderanno le ipoteche iscritte “a favore” del richiedente, ma avranno ad oggetto le eventuali ipoteche iscritte “a carico” del richiedente perché relative a beni del quale il richiedente ha ancora la titolarità quale proprietario o usufruttuario.

L’esenzione dai tributi potrà essere applicata alla consultazione delle trascrizioni e delle iscrizioni relative ai beni dei quali il richiedente è titolare, ma anche gli atti che costituiscono il titolo di tali formalità.

L’Agenzia delle Entrate, infine, ha precisato che sono in corso di predisposizione gli appositi modelli che potranno essere utilizzati per le richieste di ispezione ipotecaria e di voltura catastale “personali”. Tali modelli saranno disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e presso gli uffici.

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto