Con la Risoluzione n. 46 del 24 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili Tasi.
I codici tributo istituiti sono: il codice “3958” per il versamento della Tasi sull’abitazione principale e le relative pertinenze; il codice “3959” per la Tasi dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale; il codice “3960” per la Tasi dovuta per le aree fabbricabili; il codice “3961” per la Tasi dovuta per altri fabbricati.
Nella Risoluzione, è stato precisato che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta.
I codici possono essere, inoltre, utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Con la medesima Risoluzione, sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Si tratta dei codici “3962“, per il versamento degli interessi, e “3963” per il versamento delle sanzioni.
I codici tributo in questione devono essere inseriti nella sezione “Imu e altri tributi locali” del modello di versamento F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “Importi a debito versati”.
Inoltre, devono essere inseriti: nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili per i quali viene versato il tributo; nel campo “numero immobili”, il numero degli immobili (massimo tre cifre); nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento.
Infine, il campo “Ravv.” deve essere barrato se il versamento si riferisce al ravvedimento; il campo “Acc.” deve essere barrato se il pagamento si riferisce all’acconto; il campo “Saldo” deve essere barrato se il pagamento si riferisce al saldo. Se il versamento avviene in un’unica soluzione per l’acconto ed il saldo, devono essere barrate entrambe le caselle.