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26 Febbraio 2016

Novità in materia di Imu e Tasi: i chiarimenti da parte dei Comuni

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L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), fondazione istituita dall’Associazione Italiana dei Comuni Italiani, ha pubblicato una serie di risposte alle domande più frequenti relative alle novità introdotte con la Legge di Stabilità per il 2016, emerse nel corso di alcuni recenti incontri di aggiornamento.

I quesiti riguardano, in particolare, le nuove regole in materia di agevolazioni Imu (applicabili anche alla Tasi in base ai chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze) previste per gli immobili concessi in comodato a familiari.

Ad esempio, è stato chiarito che qualora marito e moglie siano comproprietari della propria abitazione principale e di una seconda abitazione concessa in comodato alla madre del marito, la riduzione del 50 % della base imponibile, ai fini della determinazione dell’Imu e della Tasi dovute per l’abitazione concessa in comodato, vale esclusivamente per la quota di possesso del marito. Infatti, soltanto per il marito si verifica la condizione della concessione dell’immobile in comodato ad un parente in linea retta di primo grado.

Ancora, se un genitore concede la propria casa di proprietà in comodato al figlio e prende in locazione un’altra abitazione nel medesimo Comune, può beneficiare dell’agevolazione della riduzione del 50 % della base imponibile in quanto ha la residenza e la dimora abituale nello stesso Comune nel quale è situato l’immobile concesso in comodato. Se, invece, la residenza e la dimora abituale del comodante e del comodatario non sono nello stesso Comune non trova applicazione l’agevolazione.

Inoltre, non è possibile che si realizzi un comodato tra comproprietari, in quanto il comproprietario che utilizza l’immobile lo farà nella qualità di comproprietario e non di comodatario.

Nel caso in cui il comodatario abbia acquisito la residenza nell’immobile concesso in comodato alla data del 1° gennaio 2016, ma il contratto di comodato sia stato registrato tardivamente, il contratto produrrà comunque i suoi effetti ai fini dell’Imu dalla data di sottoscrizione, comprovata dalla residenza anagrafica, e non dalla data della registrazione.

Per quanto riguarda gli immobili concessi in comodato a genitori o figli prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2016, se il Comune aveva disposto l’assimilazione all’abitazione principale tale disposizione regolamentare si intende abrogata e l’abitazione dovrà essere assoggettata all’aliquota ordinaria vigente nel Comune. Se, invece, il Comune aveva previsto un’aliquota agevolata per gli immobili in questione (e non l’assimilazione all’abitazione principale), tale aliquota continuerà ad essere applicata secondo le regole comunali e si cumulerà con l’agevolazione statale, qualora ricorrano anche le condizioni previste dalla Legge di Stabilità per il 2016.

Le risposte alle domande più frequenti pubblicate riguardano anche vari altri temi, tra i quali l’agevolazione in materia di Imu e l’agevolazione in materia di Tasi previste dalla Legge di Stabilità per il 2016 per gli immobili concessi in locazione con contratto di locazione a canone concordato.

Per tali immobili, sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu. In particolare, la dichiarazione relativa al 2016 deve essere presentata entro il 30 giugno 2017.

In tale sede, è stato ricordato che i contratti di locazione a canone concordato possono essere conclusi in tutti i Comuni. Per i Comuni nei quali non sono stati mai definiti degli accordi territoriali in materia, è prevista la possibilità di far riferimento all’accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, eventualmente anche situato in altra Regione.

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