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Comodato di immobili

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Il comodato è un contratto a titolo gratuito, con cui una parte consegna all’altra un bene, perché se ne serva per l’uso determinato e lo restituisca nel termine stabilito (art. 1803 c.c.).

E’ un contratto reale e gratuito, fondato sulla cortesia e sulla fiducia (Cass. n. 3695/74). Quando si stabilisce una controprestazione si realizza un contratto di locazione (Cass. n. 276/75).

Può avere ad oggetto beni mobili, immobili o universalità, come l’azienda (Cass. n. 2673/56). Non è stata ritenuta necessaria la forma scritta, anche se trattasi di immobili (Cass. n. 1083/81).

La morte del comodante determina, come la morte del comodatario (art. 1811 c.c.), la risoluzione del comodato con l’attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa (Cass. 19 aprile 1991, n. 4258).

 

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