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19 Febbraio 2016

Riduzione dell’Imu e della Tasi in caso di immobili concessi in comodato a familiari: tutti i chiarimenti

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Nella Risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2016, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha riportato diversi chiarimenti in merito all’applicazione delle nuova agevolazione in materia di Imu, prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016, in caso di concessione in comodato degli immobili a familiari (genitori e figli).

Ricordiamo che tale agevolazione fiscale consiste nella riduzione del 50 % della base imponibile del tributo dovuto.

In primo luogo, è stato chiarito che le novità previste in materia di Imu riguardano anche la Tasi dal momento che la base imponibile della Tasi coincide con quella dell’Imu.

Nella Risoluzione, inoltre, è precisato che sia l’immobile concesso in comodato, sia l’immobile destinato dal comodante a propria abitazione principale non devono essere classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso).

Affinché possa trovare applicare l’agevolazione in questione, devono sussistere tutta una serie di condizioni previste dalla normativa. Il venir meno di una sola di esse determina il venir meno del beneficio fiscale.

Riguardo alla condizione della registrazione del contratto di comodato, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che il contratto redatto in forma scritta è soggetto all’imposta di bollo ed all’imposta di registro nella misura fissa di 200 Euro. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni della data di stipula dell’atto.

Ai fini dell’Imu, l’imposta dovuta viene calcolata in proporzione ai mesi di esercizio del possesso sull’immobile e, inoltre, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni viene computato per intero.

Quindi, per poter beneficiare dell’agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016 fin dal mese di gennaio del 2016, il contratto di comodato deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e regolarmente registrato nei termini di legge.

I contratti di comodato conclusi verbalmente, invece, non sarebbero di per sé soggetti a registrazione. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in questione, però, anche tali contratti vanno registrati, mediante la presentazione del modello 69 all’Agenzia delle Entrate. Anche per i contratti di comodato verbali occorre considerare la data di conclusione del contratto ai fini della decorrenza dell’agevolazione.

Nella Risoluzione, è, altresì, precisato che la condizione del possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia si intende soddisfatta con riferimento ai soli immobili ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato ad uso abitativo (ad esempio, di un terreno o di un negozio) non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in questione. Le stesse considerazioni valgono per le pertinenze che non possono essere considerate come immobili destinati ad uso abitativo.

Il Dipartimento delle Finanze ha riportato anche alcuni casi specifici che possono risultare di interesse:

  • Due coniugi possiedono in comproprietà al 50 % un immobile che viene concesso in comodato al figlio.
  • Il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un Comune diverso da quello nel quale è situato l’immobile concesso in comodato, mentre la moglie possiede soltanto quell’immobile.
  • Soltanto la moglie, in riferimento alla sua quota di possesso, potrà beneficiare dell’agevolazione della riduzione della base imponibile, soddisfacendo tutte le condizioni richieste dalla normativa in materia.
  • Il marito, per la propria quota di possesso, non potrà beneficiare dell’agevolazione in questione.
  • Se il marito, invece, avesse posseduto l’altro immobile nello stesso Comune nel quale è situato l’immobile concesso in comodato e lo avesse destinato ad abitazione principale, l’agevolazione avrebbe potuto essere applicata ad entrambi i coniugi.
  • Due coniugi possiedono in comproprietà al 50 % un immobile che viene concesso in comodato ai genitori di uno dei coniugi.
  • L’agevolazione della riduzione della base imponibile spetta esclusivamente al comproprietario dell’immobile che è anche figlio dei comodatari, in riferimento alla sua quota di possesso.

Infine, il Dipartimento delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alla questione della determinazione della Tasi dovuta dal comodante nelle ipotesi di applicazione dell’agevolazione fiscale in questione.

Il comodatario certamente non deve versare la Tasi dal momento che l’immobile concesso in comodato deve essere destinato ad abitazione principale e la Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto l’esclusione dell’applicazione della Tasi sia per i possessori, sia per gli occupanti degli immobili destinati ad abitazione principale.

Il comodante verserà la Tasi (con l’applicazione dell’agevolazione della riduzione del 50 % della base imponibile) nella percentuale prevista nel Comune nel quale è situato l’immobile, con il regolamento per l’anno 2015. In mancanza della determinazione della percentuale, dovrà essere versato il 90 % dell’ammontare complessivo del tributo.

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