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2 Luglio 2016

Legge in favore delle persone con disabilità grave: ecco le misure di natura fiscale

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016, la Legge n. 112 del 22 giugno 2016 contenente disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

In particolare, per quanto riguarda le misure di natura fiscale, l’articolo 5 della Legge prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, saranno detraibili ai fini Irpef fino ad un massimo di 750 Euro (e non di 530 Euro come previsto in generale) i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Inoltre, all’articolo 6 della Legge, è stabilito che i beni ed i diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione o destinati a fondi speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.

Affinché trovino applicazione l’esenzione e le altre agevolazioni fiscali indicate nel suddetto articolo di legge, è necessario che il trust o i fondi speciali o il vincolo di destinazione perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti. Tale finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione (articolo 6, comma 2, Legge n. 112/2016). Inoltre, è necessario che siano rispettate anche le seguenti condizioni (articolo 6, comma 3, Legge n. 112/2016):

  • l’istituzione del trust o il contratto di affidamento fiduciario o la costituzione del vincolo di destinazione devono essere effettuati per atto pubblico;
  • l’atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o l’atto costitutivo del vincolo di destinazione devono identificare in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; devono descrivere le funzionalità ed i bisogni specifici delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti; devono indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave;
  • l’atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o l’atto di costituzione del vincolo di destinazione devono individuare, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riferimento al progetto di vita ed agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, e devono indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
  • gli esclusivi beneficiari del trust o del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o del vincolo di destinazione devono essere le persone con disabilità grave;
  • i beni conferiti nel trust o nei fondi speciali o i beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
  • l’atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o l’atto di costituzione del vincolo di destinazione devono individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte, al momento dell’istituzione del trust o della stipula del fondi speciali o della costituzione del vincolo di destinazione, a carico del trustee o del fiduciario o del gestore e tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
  • l’atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o l’atto di costituzione del vincolo di destinazione devono stabilire il termine finale della durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione nella data della morte della persona con disabilità grave;
  • l’atto istitutivo del trust o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o l’atto di costituzione del vincolo di destinazione devono stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

All’articolo 6, comma 4, della Legge è, inoltre, previsto che, in caso di premorienza del beneficiario rispetto a coloro che hanno istituito il trust o stipulato i fondi speciali o costituito il vincolo di destinazione, i trasferimenti di beni e diritti reali in favore di tali soggetti godono anch’essi dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa.

Ai trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust o dei fondi speciali o dei vincoli di destinazione, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa (articolo 6, comma 6, Legge n. 112/2016).

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee o dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall’imposta di bollo (articolo 6, comma 7, Legge n. 112/2016).

In caso di conferimenti di immobili e di diritti reali sugli immobili nei trust o nel caso di loro destinazione ai fondi speciali, i Comuni possono stabilire delle aliquote ridotte, delle franchigie o delle esenzioni ai fini dell’Imu (articolo 6, comma 8, Legge n. 112/2016).

Le agevolazioni suddette trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2017.

La Legge n. 112 del 2016 prevede, inoltre, la deducibilità dal reddito imponibile del soggetto privato, anche non persona fisica, delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust o fondi speciali a beneficio delle persone con disabilità grave, nei limiti del 20 % del reddito complessivo dichiarato e dell’importo di 100.000 Euro l’anno (articolo 6, comma 9, Legge n. 112/2016) . Tale agevolazione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2016.

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