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9 Gennaio 2016

Istanze di interpello: le nuove regole procedurali in un Provvedimento

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In un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016, sono state definite le nuove regole procedurali che disciplineranno le istanze di interpello, in attuazione di quanto disposto con il Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 riguardo alla revisione della disciplina degli interpelli.

In primo luogo, nel Provvedimento sono stati individuati gli uffici competenti a trattare tali istanze:

  • le istanze di interpello riguardanti i tributi erariali dovranno essere presentate alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante;
  • le istanze di interpello relative all’imposta ipotecaria dovuta per atti diversi da quelli di natura traslativa, alle tasse ipotecarie ed ai tributi speciali catastali e le istanze di interpello aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale dovranno essere presentate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria interessata dall’interpello.

Inoltre, le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici nazionali, i soggetti non residenti ed i soggetti di maggiori dimensioni dovranno presentare le istanze di interpello:

  • alla Direzione Centrale Normativa, se riguardanti i tributi erariali;
  • alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare, se riguardanti l’imposta ipotecaria relativa ad atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e le istanze aventi ad oggetto disposizioni e fattispecie di natura catastale.

Nel Provvedimento, è anche precisato che qualora l’istanza sia presentata ad un ufficio diverso da quello competente o sia trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello corrispondente all’ufficio competente, viene trasmessa tempestivamente all’ufficio competente o all’indirizzo corretto. Il termine per la risposta inizierà a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente o dalla consegna dell’istanza all’indirizzo corretto.

Inoltre, le Direzioni Regionali provvederanno comunque ad inoltrare alla Direzione Centrale competente le istanze di interpello in riferimento alle quali ritengono che la risposta debba essere pubblicata, così come le istanze di interpello relative ai casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione.

In questi casi, saranno le Direzioni Centrali competenti a fornire direttamente la risposta al contribuente ed eventualmente a pubblicare la risposta in forma di Circolare o Risoluzione. La trasmissione alla Direzione Centrale non ha comunque effetti sul decorso dei termini per la risposta al contribuente.

Secondo quanto precisato al punto 3 del Provvedimento, le istanze di interpello devono essere redatte in forma libera e senza marca da bollo e devono essere sottoscritte e presentate dal contribuente all’ufficio competente.

Ulteriori chiarimenti sono forniti riguardo alla fase istruttoria, alla risposta alle istanze di interpello ed al monitoraggio delle risposte.

Infine, nel Provvedimento, viene precisato che le notificazioni e le comunicazioni dirette ai contribuenti che sono obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ed ai contribuenti che, pur non essendo obbligati, inseriscono nell’istanza di interpello un indirizzo di posta elettronica certificata, sono preferibilmente effettuate tramite tale canale.

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