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15 Marzo 2019

Il bonus ricerca e sviluppo non compensato non può essere ceduto

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in tema di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

L’istante ha spiegato di aver maturato, nell’anno 2016, un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo che è stato contabilizzato nel bilancio dell’anno medesimo. Tale credito è stato solo in parte utilizzato in compensazione.

La società istante è partecipata interamente da un’altra società in concordato preventivo. A seguito della crisi della seconda società, l’istante ha dovuto ridurre la propria attività d’impresa ed ha ceduto un ramo d’azienda nel quale non è stato comunque ricompreso il credito d’imposta che, pertanto, è rimasto nella disponibilità dell’istante.

A causa della sua ridotta attività commerciale, l’istante non potrà utilizzare il restante credito d’imposta in compensazione, né richiederlo a rimborso a causa del divieto di legge. Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è se la società istante possa cedere il credito d’imposta ad un’altra società di capitali, senza legami di partecipazione con la cedente.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 72 dell’8 marzo 2019, ha ricordato che il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è stato introdotto dal Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 e la relativa disciplina è stata interamente sostituita dalla Legge di Stabilità per il 2015 ed in parte modificata dalla Legge di Bilancio per il 2017.

Tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, possono beneficiare di un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, con un Decreto adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico in data 27 maggio 2015, sono state disciplinate le modalità di attuazione del credito d’imposta in questione.

Dei chiarimenti riguardo alla disciplina in merito sono stati forniti con la Circolare del 16 marzo 2016 e la Circolare del 27 aprile 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che si tratta di un credito d’imposta che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione e che, quindi, non può essere richiesto a rimborso.

Non potendo essere richiesto a rimborso, il credito non può essere ceduto ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602 del 1973. Non si ritiene che possa essere ammessa neanche la cessione del credito sulla base di quanto disposto dall’articolo 1260 del Codice Civile. Non vi è, infatti, nessun riferimento esplicito a tale disposizione del Codice Civile nelle norme che disciplinano il credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

Non è possibile assimilare tale credito d’imposta a quelli per i quali la cessione è stata ammessa in via interpretativa sulla base del presupposto che i fruitori del credito sono dei meri intermediari tra l’Amministrazione finanziaria ed i destinatari dell’agevolazione ai quali si riferisce il credito. In questo caso, infatti, colui che fruisce del credito d’imposta è anche l’effettivo destinatario dell’agevolazione, ossia colui che ha sostenuto la spesa.

Il credito d’imposta avrebbe potuto essere trasferito nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che ha generato il credito. Ma, dal momento che l’istante ha scelto di mantenere il credito d’imposta nella sua disponibilità, non può successivamente cederlo a terzi.

Pertanto, la soluzione prospettata dall’istante di una cessione del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo ad un’altra società di capitali non è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate.

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