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28 Aprile 2017

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: ulteriori chiarimenti

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Con la Circolare n. 13 del 27 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità introdotte con la Legge di Bilancio per il 2017 nella disciplina del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha riassunto i caratteri dell’agevolazione in questione. La disciplina del credito d’imposta, introdotta con il Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 e in gran parte modificata dalla Legge di Stabilità per il 2015, prevede:

  • il riconoscimento del credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati dal 2015 al 2019;
  • la determinazione dalla misura, per ciascun periodo d’imposta per il quale è concesso, in rapporto all’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti dello stesso tipo effettuati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione (periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e due periodi d’imposta precedenti);
  • l’applicazione di una diversa aliquota a seconda che gli investimenti riguardino i costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio e le spese di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali (aliquota del 25 %) o che gli investimenti si riferiscano ai costi per il personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca extra-muros (aliquota del 50 %);
  • il rispetto della condizione che nel periodo d’imposta d’applicazione dell’agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo ammissibili di importo almeno pari a 30.000 Euro;
  • il rispetto del limite massimo annuale di 5 milioni di Euro per ciascun beneficiario.

La Legge di Bilancio per il 2017, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, ha introdotto alcune importanti novità alla disciplina di tale credito d’imposta. In particolare:

  • la proroga di un anno del periodo nel quale possono essere effettuati gli investimenti agevolabili;
  • l’individuazione di un’unica aliquota (pari al 50 %) per tutte le tipologie di spese ammissibili;
  • l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione. Ora, infatti, possono beneficiare del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo anche le imprese residenti che svolgono tale attività per conto di imprese committenti non residenti in Italia;
  • l’incremento da 5 a 20 milioni di Euro dell’importo massimo del credito d’imposta che può essere riconosciuto a ciascun beneficiario in relazione a ciascun periodo;
  • l’eliminazione della distinzione tra personale altamente qualificato e personale non altamente qualificato. Ora, infatti, l’agevolazione può essere applicata a tutte le spese per il personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo;
  • la conferma della possibilità di utilizzare tale credito d’imposta esclusivamente in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono stati sostenuti i costi per l’attività di ricerca e sviluppo.

Le novità trovano applicazione dal 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha preso in esame le diverse modifiche apportate alla disciplina in materia e, al contempo, ha fornito alcuni chiarimenti che si sono resi necessari a seguito dell’emersione di diverse questioni in fase di applicazione di tale credito d’imposta. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti che hanno adottato delle soluzioni differenti rispetto a quelle riportate nella Circolare dell’aprile 2017 e che hanno in tal modo beneficiato, per il 2015, del credito d’imposta in misura superiore a quella effettivamente spettante, se tale maggiore credito è stato già utilizzato in compensazione nel 2016, devono regolarizzare la loro posizione, versando il credito indebitamente utilizzato ed i relativi interessi (ma non le sanzioni) e presentando dichiarazione integrativa. Se la diversa interpretazione ha determinato l’utilizzo del credito in misura inferiore a quella spettante, i contribuenti potranno presentare una dichiarazione integrativa a favore e così rettificare l’importo del credito indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2015.

L’esame delle novità introdotte con la Legge di Bilancio per il 2017, che si sviluppa in tutta la prima parte della Circolare, riguarda i seguenti aspetti:

  • l’ambito temporale;
  • l’aumento dell’aliquota del credito d’imposta;
  • l’incremento dell’importo massimo annuale;
  • l’utilizzo del credito d’imposta;
  • le spese per il personale;
  • l’estensione dell’ambito di applicazione del credito d’imposta alle imprese residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di committenti non residenti;

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, si è occupata delle effettive modalità di determinazione dell’agevolazione ed ha, altresì, riportato diversi esempi di calcolo.

La seconda parte della Circolare è, invece, dedicata alle risposte a quesiti con riferimento ai seguenti ambiti:

  • le spese per il personale. Tra i chiarimenti forniti in materia, viene precisato che le spese da prendere in considerazione sono rappresentate dal costo effettivamente sostenuto dall’impresa. Quindi, dovrà essere considerata la retribuzione lorda prima delle imposte e dei contributi obbligatori;
  • le spese per strumenti ed attrezzature di laboratorio;
  • le spese per contratti di ricerca extra-muros;
  • le spese di ricerca “infragruppo”;
  • le spese per competenze tecniche e privative industriali;
  • le spese per attività di certificazione contabile;
  • la determinazione dell’agevolazione;
  • l’utilizzo del credito d’imposta;
  • gli adempimenti.

Con riguardo alle questioni relative agli adempimenti che devono essere osservati dai contribuenti, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono stati effettuati gli investimenti per i quali è stato concesso il credito e nel quadro RU delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. L’inosservanza di tale adempimento dichiarativo non pregiudica la spettanza e la fruizione del credito d’imposta. L’impresa che non ha osservato tale obbligo dovrà sanare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa. La violazione commessa, inoltre, consiste in una violazione meramente formale per la quale, quindi, è prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 2.000 Euro, con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

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