La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha introdotto una serie di misure che riguardano le imprese, le società e gli enti.
In primo luogo, anche nel 2015, le imprese ed i lavoratori autonomi che vantano dei crediti per somministrazioni, forniture, appalti e servizi resi ad amministrazioni statali ed enti territoriali, locali e del Servizio sanitario nazionale, potranno compensare tali somme con gli importi delle cartelle esattoriali a loro notificate. I crediti devono essere non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, di importo non inferiore alla somma iscritta a ruolo. Per l’anno 2015, dovrà essere adottato un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (articolo 1, comma 19).
Riguardo alla disciplina del credito d’imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo, sono state introdotte alcune novità. L’agevolazione ora spetta a tutte le imprese e non soltanto a quelle con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di Euro. L’agevolazione avrà una durata più lunga: non più sino al 2016, ma fino al 2019. La soglia minima di investimenti agevolabili è stata ridotta da 50.000 Euro a 30.000 Euro. Il tetto massimo di credito annuale è stato innalzato da 2,5 a 5 milioni di Euro, per impresa. La misura del credito d’imposta è stata fissata al 25 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti al 2015. La misura del 50 % è stata mantenuta, invece, per le spese relative al personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e start-up innovative. Sono stati, infine, esclusi, dalle attività agevolabili, i brevetti (articolo 1, commi 35 e 36).
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, inoltre, è stata introdotta, dal 2015, un’ulteriore misura di particolare interesse. Il comma 39 della Legge di Stabilità prevede che, nel caso di applicazione di tale nuovo regime agevolato, i redditi di tali soggetti derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti a brevetti, da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono alla formazione del reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 % dal relativo ammontare (articolo 1, comma 39).
Però, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, nella misura del 30 % e del 40 %, per i periodi d’imposta 2015 e 2016 (articolo 1, comma 45).
Gli imprenditori che intendono esercitare l’opzione per tale regime agevolato devono svolgere attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali predetti (articolo 1, comma 41).
La quota del reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo dei beni immateriali in questione ed i costi complessivi sostenuti per produrre tali beni (articolo 1, comma 42).
Tale regime agevolato è facoltativo e la relativa opzione ha una durata di cinque esercizi sociali ed è irrevocabile (articolo 1, comma 37).
Con un Decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno adottate le disposizioni attuative di tale regime, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall’ambito di applicazione del regime medesimo (articolo 1, comma 44).
Con riferimento al credito d’imposta in favore delle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle aree svantaggiate delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise (previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279 della Legge n. 296 del 2006), la Legge di Stabilità per il 2015 ha precisato che il credito d’imposta medesimo spetta per gli investimenti effettuati tra il 2007 ed il 2013, per i quali l’Agenzia delle Entrate ha confermato la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento che sono iniziati in precedenza, almeno che si tratti di mero completamento di investimenti già agevolati da precedente norma (articolo 1, comma 46).
Riguardo all’agevolazione prevista dall’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 in caso di investimenti in impianti di wi-fi in strutture ricettive (credito d’imposta del 30 % dei costi sostenuti), la Legge di Stabilità per il 2015 ha precisato che l’esercizio ricettivo che intende beneficiare di tale agevolazione dovrà mettere a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno un Megabit/s in download (articolo 1, comma 149).
La Legge di Stabilità per il 2015 è intervenuta anche con riferimento agli enti non profit. In particolare, la quota di utili percepiti da tali enti che non è soggetta a tassazione è stata ridotta dal 95 % al 22,26 %. La nuova regola si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014 (articolo 1, comma 655).
Sarà, però, riconosciuto un credito d’imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione della nuova regola. Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2014, non concorrerà alla formazione del reddito, né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini dell’Irap. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 % del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura, e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente (articolo 1, comma 656).
La Legge di Stabilità per il 2015 ha, infine, innalzato a 1.000 Euro (il limite prima era di 516,46 Euro) il limite oltre il quale i pagamenti in favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti effettuati da tali soggetti devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali o con altri mezzi tracciabili, idonei a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di controlli efficaci (articolo 1, comma 713).