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7 Dicembre 2017

E’ legge il Decreto fiscale 2018: novità per la rottamazione delle cartelle

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, la Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 con la quale è stato convertito in legge il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 (Collegato alla Manovra per il 2018) contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. In sede di conversione, sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto fiscale.

Evidenziamo qui le regole relative alla  cosiddetta “rottamazione delle cartelle”.

All’articolo 1 del Decreto Legge n. 148/2017 è prevista l’estensione della definizione agevolata dei carichi.

In primo luogo, riguardo alla definizione agevolata prevista nel 2016 (prima versione della “rottamazione delle cartelle”), i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre del 2017 sono stati fissati al 7 dicembre 2017 ed il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile del 2018 è stato fissato al mese di luglio del 2018.

Inoltre, al fine di consentire alle Università che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti di completare i relativi versamenti entro il 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata medesima, il pagamento in scadenza nel mese di novembre del 2017 è stato differito al mese di novembre del 2018 (misura già prevista nel Decreto Legge prima della conversione in legge).

Nel nuovo comma quarto dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 148/2017 è previsto che possono essere estinti, secondo la procedura della “rottamazione delle cartelle”, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2016 per i quali non sia stata presentata in precedenza istanza di adesione (dando, quindi, la possibilità di aderire alla definizione agevolata anche a coloro che, pur essendo nella condizione di avvalersene, non ne abbiano fatto richiesta nei mesi passati).

Ricordiamo, inoltre, che possono essere estinti anche i debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2016 compresi in piani di dilazione già esistenti alla data del 24 ottobre 2016 per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata in quanto non abbia pagato tutte le rate dei piani di dilazione scadute alla data del 31 dicembre 2016.

Possono, infine, essere estinti secondo la definizione agevolata anche i debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017.

Ai fini della definizione agevolata, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, un’apposita dichiarazione, e seguendo le modalità ed utilizzando i moduli che verranno pubblicati dall’agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017.

Si ricorda che il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di pari importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio del 2019.

Evidenziamo, altresì, che le nuove disposizioni prevedono che, con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati entro il 16 ottobre 2017 dagli enti medesimi e dai concessionari della riscossione, gli enti territoriali possano stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, l’esclusione dell’applicazione delle relative sanzioni. A questo tipo di “rottamazione” sono applicate le disposizioni previste dall’articolo 6-ter del Decreto Legge n. 193 del 2016, ad esclusione del primo comma. Sono comunque fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai medesimi enti territoriali in base a quanto previsto dalla Manovra Correttiva del 2017.

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