Ancora dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie.
Il contribuente istante ha ricevuto due avvisi di accertamento riguardanti maggiori imponibili per reddito di lavoro autonomo. Entrambi gli avvisi di accertamento sono stati impugnati dal contribuente in giudizio. La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata in parte annullata e la restante parte è stata oggetto di un procedimento in Cassazione ancora pendente alla data di presentazione dell’interpello all’Agenzia delle Entrate.
L’istante ha precisato che la pretesa erariale, al netto di quanto annullato in sede giudiziale, è stata iscritta a ruolo, con conseguente notifica della cartella di pagamento. Il contribuente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dal Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 (cosiddetta “rottamazione-bis”). Tutti i pagamenti dovuti entro la data del 7 dicembre 2018 sono stati regolarmente adempiuti ed il contribuente è in attesa di ricevere il piano delle rate residue da corrispondere.
Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per il contribuente di definire in via agevolata, secondo le disposizioni del “Decreto fiscale 2018”, le controversie pendenti in Corte di Cassazione relative agli avvisi di accertamento, le cui somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione con un procedimento avviato e non ancora concluso.
Nella Risposta n. 154 del 22 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in virtù di quanto disposto dalle nuove disposizioni, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, possono beneficiare della definizione agevolata a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Nel caso in cui le somme interessate dalla controversia giudiziaria per la quale è richiesta la definizione agevolata siano state oggetto della definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all’agente della riscossione (cosiddetta “rottamazione-bis”), il perfezionamento della definizione agevolata della controversia è sempre subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme dovute.
Inoltre, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2019, è stato chiarito che il perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie è sempre subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute in virtù di quanto disposto dal Decreto Legge n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018.
Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, riconosciuto che l’istante, qualora abbia effettivamente versato le somme dovute entro il 7 dicembre 2018, potrà accedere alla definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla nuova normativa.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato i chiarimenti forniti in precedenza riguardo alla circostanza che le residue somme da versare per la definizione agevolata dei carichi non saranno più dovute, restando assorbite negli importi dovuti nell’ambito della definizione agevolata delle controversie tributarie, con conseguente sostanziale rinuncia alla definizione agevolata dei carichi.
Allo stesso tempo, a seguito del perfezionamento della definizione agevolata della controversia gli eventuali ruoli da contenzioso interessati dalla definizione non dovranno essere inclusi tra quelli da “rottamare”.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della controversia tributaria devono essere scomputate le somme già pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.