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22 Febbraio 2019

Definizione agevolata delle controversie tributarie: disciplinate le modalità di attuazione

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia medesima e che hanno ad oggetto atti impositivi. Tale definizione agevolata è prevista dal Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (“Decreto fiscale 2018”).

In particolare, con il Provvedimento, sono stati approvati i modelli, con le relative istruzioni, da utilizzare per la presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie.

La domanda può essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, qualora intenda definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

L’atto introduttivo del giudizio in primo grado deve essere stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si deve essere ancora concluso con una pronuncia definitiva.

Nel modello da presentare dovranno essere riportati i diversi dati necessari ad identificare il soggetto che richiede la definizione agevolata, la controversia tributaria oggetto della definizione, l’atto impugnato, l’importo dovuto per la definizione e le modalità di pagamento.

Il termine entro il quale vanno presentate le domande di accesso alla definizione agevolata è il 31 maggio 2019. Va presentata una distinta domanda di definizione per ogni singolo atto impugnato. La domanda è esente dall’imposta di bollo e deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

La presentazione può essere effettuata:

  • direttamente dai contribuenti qualora siano abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite un incaricato autorizzato, al quale deve essere consegnata la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, in tempo utile per permettergli l’esecuzione della trasmissione telematica entro la scadenza del 31 maggio 2019;
  • presso uno degli Uffici territoriali di una Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che attesterà la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda.

Con una successiva comunicazione verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà disponibile il servizio web per procedere alla compilazione ed alla trasmissione telematica della domanda di definizione.

Il richiedente deve conservare la domanda di definizione fino alla definitiva estinzione della controversia insieme alle ricevute dei pagamenti effettuati sia in pendenza di giudizio, che in sede di definizione agevolata della controversia, ed insieme alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (in virtù della cosiddetta “rottamazione-bis”), nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

Il pagamento delle somme da versare per la definizione agevolata può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di 20 rate trimestrali con scadenze 31 maggio 2019, 31 agosto 2019, 30 novembre 2019, 28 febbraio 2020 e così via. Il pagamento rateale non è ammesso qualora gli importi da versare non superino i 1.000 Euro. Per le date successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a partire dal 1° giugno 2019 fino alla data del versamento.

Per ciascuna controversia autonoma, e ciascuna relativa definizione, deve essere effettuato un pagamento separato. Per il pagamento deve essere utilizzato il modello F24, nel quale non possono essere effettuate compensazioni con eventuali crediti vantati. Con una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate verranno istituiti i codici tributi da inserire nel modello F24.

La definizione si perfeziona con il pagamento integrale dell’importo dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda di definizione nel termine del 31 maggio 2019 e secondo le modalità previste dalla disciplina in materia. Se le somme interessate dalle controversie definibili sono anche oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, in base alla disciplina prevista per la cosiddetta “rottamazione-bis”, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato anche al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute in scadenza nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018.

Qualora, infine, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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