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5 Marzo 2021

Decreto Milleproroghe per il 2021: al via la proroga dei termini in materia tributaria

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Con Legge del 26 febbraio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021, è stato convertito in legge il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” del 31 dicembre 2020 (Decreto Legge n. 183 del 2020).

Il Decreto “Milleproroghe” prevede specificamente, all’articolo 22-bis, la proroga di una serie di termini in materia tributaria. In particolare, sono state introdotte delle modifiche al testo del Decreto “Cura Italia” e del Decreto “Rilancio” che hanno determinato tali novità:

  • gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, salvi i casi di indifferibilità ed urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Questo periodo si sostituisce a quello indicato in precedenza che andava dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (comma 1, articolo 22-bis del Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020).
  • le comunicazioni di irregolarità e liquidazione e di alcuni atti di accertamento sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, in luogo del precedente periodo temporale che andava dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (comma 1, articolo 22-bis del Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020).
  • i termini di decadenza per le notificazioni delle cartelle di pagamento sono prorogati di 14 mesi relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018 per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione, alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale (comma 1, articolo 22-bis del Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020).
  • con riferimento agli atti suddetti notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell’atto o la data di consegna della comunicazione  (comma 1, articolo 22-bis del Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020).
  • sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 28 febbraio 2021 derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi esecutivi, in relazione sia alle entrate tributarie, che alle entrate non tributarie. In precedenza, tali termini erano stati sospesi fino al 31 dicembre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (comma 2, articolo 22-bis del Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020).
  • è prorogato fino al 28 febbraio 2021 il termine di scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio o salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, ed a titolo di pensione, di indennità versate in luogo di pensione e di assegni di quiescenza (comma 3, articolo 22-bis del Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020).

In base a quanto disposto al comma 4 dell’articolo 22-bis del Decreto “Milleproroghe”, infine, restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dell’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici che sono sorti sulla base dei medesimi. Restano, inoltre, acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

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