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10 Maggio 2024
4 Minuti di lettura

Operazioni volte all’esportazione, ok all’esenzione imposta di bollo

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Il 19 Febbraio 2024 è stata emessa una risposta dall’Agenzia, sull’esenzione dell’imposta di bollo di documenti esenti IVA. La fornitura di carburante da parte del gestore di un impianto portuale a imbarcazioni simili alle navi militari può non pagare l’imposta di bollo. Anche se la relativa fattura non è soggetta ad IVA. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 45 del 19 febbraio 2024 a una società che gestisce un impianto di rifornimento in un porto. Le fatture emesse per la fornitura di carburanti a unità navali militari possono essere esentate dall’imposta di bollo (articolo 15 della tabella allegata al Dpr n. 642/1972) anche se non sono soggette ad IVA. La richiesta di chiarimento verteva sulla possibilità di beneficiare di questa agevolazione fiscale per la vendita di carburante destinato a imbarcazioni simili alle navi militari.

Imposta di bollo per documenti esenti IVA

L’Agenzia richiama la normativa generale sull’imposta di bollo, la quale prevede un’imposta di 2 euro su atti, documenti e registri come indicato nella tabella allegata al Dpr n. 642/1972, e sottolinea il principio di alternatività tra bollo e IVA. Questo principio implica l’esenzione dall’imposta di bollo per le fatture e altri documenti relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad IVA.

Per quanto riguarda le deroghe all’applicazione dell’imposta di bollo, viene citato l’articolo 15 della stessa tabella, che esenta le fatture relative all’esportazione di merci e altri documenti correlati.

La risoluzione n. 415755/1973 ha confermato che le fatture relative all’esportazione di merci sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 15. Questa esenzione si applica anche alle fatture relative a cessioni di merci destinate all’esportazione.

Quindi, ciò che determina l’esenzione dall’imposta di bollo è il carattere dell’operazione come esportazione. Questo principio è stato confermato anche dalla prassi, che ha chiarito che le fatture emesse senza bolletta di esportazione possono essere esentate dall’imposta di bollo se le forniture relative possono essere considerate inerenti all’esportazione di merci.

La società richiedente potrà beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo per le fatture riguardanti la fornitura di carburante alle unità navali militari, in conformità alle disposizioni dell’articolo 15 della tabella allegata al Dpr n. 642/1972.

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