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22 Ottobre 2021
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Credito per investimenti in beni strumentali: ok per il magazzino automatizzato.

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021.

La società che ha presentato istanza di interpello ha richiesto chiarimenti, in particolare, con riferimento ad un magazzino automatizzato autoportante refrigerato che verrà acquisito in leasing e poi concesso in locazione operativa ad una società del gruppo.

Su una parte del terreno di proprietà della società istante, quest’ultima sta progettando di realizzare un polo logistico per l’immagazzinamento, lo stoccaggio e la gestione della spedizione di prodotti. Al suo interno, conterrà, appunto, il magazzino automatizzato. La costruzione del polo logistico e la fornitura del magazzino automatizzato verranno finanziati attraverso contratti di leasing sottoscritti con una Banca. In particolare, la società cederà alla Banca il terreno sul quale sorgerà il polo logistico ed il magazzino e sottoscriverà due diversi contratti di leasing: con il primo finanzierà le opere edili e civili, gli oneri di urbanizzazione e gli impianti del polo logistico e con un secondo contratto di leasing finanzierà il magazzino.

Il magazzino sarà collegato con un tunnel allo stabilimento produttivo già esistente di proprietà di un’altra società del gruppo. Il magazzino, inoltre, sarà composto da una parte meccanica e da una parte elettronica.

A conclusione dei lavori di costruzione, la società istante concederà in locazione operativa alla società titolare dello stabilimento il polo logistico ed il magazzino automatizzato. A tale scopo, verrà modificato lo statuto sociale, introducendo tra le attività svolte dalla società anche la nuova attività di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa che verrà svolta abitualmente, accanto all’attività immobiliare. Verrà, altresì, assunto un lavoratore dipendente che sarà responsabile della nuova attività e si occuperà dei rapporti con la società che gestisce lo stabilimento produttivo, della gestione del magazzino in caso di problematiche tecniche o operative e di tutte le altre attività connesse al noleggio ed alla locazione operativa.

La società istante potrà beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi con riferimento al magazzino che verrà acquisito in leasing e poi concesso in locazione operativa ad altra società del gruppo? Il credito in questione potrà essere trasferito al consolidato fiscale al quale la società istante partecipa come consolidata? Per determinare il costo agevolabile del magazzino ai fini dell’applicazione del credito d’imposta in questione potranno essere applicati i chiarimenti forniti in tema di iper ammortamento dei magazzini automatizzati autoportanti secondo i quali è agevolato il costo della scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, allo stesso tempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 720 del 18 ottobre 2021, ha, in primo luogo, precisato che il parere espresso non comporta alcun riconoscimento per il magazzino e le sue componenti della sussistenza dei requisiti tecnici richiesti per l’applicazione dell’agevolazione e l’istante potrà sempre richiedere un parere tecnico in merito al Ministero dello Sviluppo Economico.

Con riferimento al primo quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’iper ammortamento, di cui il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi rappresenta l’evoluzione normativa, consiste in una maggiorazione del costo di acquisto fruibile dai soggetti che acquistano da terzi, in proprietà o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco dell’allegato A annesso alla Legge n. 232 del 2016. Possono beneficiare dell’agevolazione, quindi, i proprietari dei beni (in caso di acquisto della proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing).

Con una recente Circolare del luglio del 2021, è stato confermato che, anche nel caso del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, i beneficiari dell’agevolazione sono i proprietari ed i locatari finanziari. Il parametro in base al quale determinare la misura del credito d’imposta, nel caso di acquisto tramite leasing, è rappresentato dal costo dell’acquisto del bene sostenuto dal locatore.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, richiamato altri chiarimenti forniti in precedenza secondo i quali sono esclusi dall’agevolazione i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. La maggiorazione può eventualmente spettare, in tali casi, all’impresa di noleggio o all’impresa che effettua la locazione operativa, ma soltanto a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell’attività principale o tipica dell’impresa. E’ necessario, cioè, che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca l’attività o una delle attività abitualmente svolte dall’impresa.

Il principio da applicare è quello secondo il quale tutti i soggetti beneficiari dell’agevolazione (che si tratti del proprietario o del locatario finanziario o dell’impresa che svolge attività di noleggio o di locazione operativa) siano accomunati dalla circostanza di essere i soggetti che effettuano gli investimenti, sopportandone i rischi, ma anche fruendo dei benefici che derivano dall’esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi sono inseriti i nuovi beni strumentali.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, date le numerose analogie tra la disciplina del super ammortamento e dell’iper ammortamento e la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sono applicabili al caso descritto nell’istanza di interpello i chiarimenti già forniti in precedenza per la misura dell’iper ammortamento riguardo alla concessione in locazione operativa a terzi dei beni oggetto dell’investimento.

Quindi, se dal contratto di locazione operativa stipulato tra l’istante e l’altra società del gruppo dovesse risultare che l’istante, in relazione all’investimento nel magazzino, sopporterà i rischi e, allo stesso tempo, fruirà dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività industriali e commerciali nei cui processi è inserito l’investimento, l’istante potrà accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

In linea generale, infatti, la circostanza che l’investimento effettuato sia oggetto di un successivo contratto di noleggio o locazione operativa stipulato con un terzo non costituisce di per sé una causa ostativa all’accesso a tale credito d’imposta.

Riguardo al secondo quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di trasferire il credito d’imposta al consolidato fiscale. Infatti, in assenza di un espresso divieto che impedisca ogni forma di cessione o di trasferimento all’interno del consolidato fiscale, il credito d’imposta in questione può essere liberamente trasferito nell’ambito del consolidato fiscale.

Riguardo, infine, al terzo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i chiarimenti riferiti alla disciplina dell’iper ammortamento sono applicabili anche ai magazzini automatizzati autoportanti agevolabili con il credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali.

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