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11 Aprile 2020

Coronavirus: esenzione da dazi doganali e Iva per le merci importate per contrastare l’emergenza

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Con la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 3 aprile 2020, è stabilito che sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza Coronavirus, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. La stessa agevolazione è riconosciuta alle importazioni effettuate da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

Inoltre, il beneficio riguarda esclusivamente le merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti di persone colpite dal virus del Coronavirus o esposte al rischio di essere colpite da tale virus o impegnate direttamente nella lotta contro la pandemia, anche nel caso in cui tali merci restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione.

Tali merci, poi, non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti che non hanno titolo per l’esenzione o non sono coinvolti nelle finalità predette e non possono essere destinate ad usi differenti da quelli indicati nella disposizione che prevede l’esenzione.

L’applicazione dell’esenzione è soggetta a verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane competente e, a tal fine, al momento dello sdoganamento, dovrà essere prodotta una autocertificazione con la quale il destinatario finale delle merci attesti di appartenere ad una delle categorie di soggetti previste dalla normativa e che le merci per le quali si chiede l’esenzione sia a lui destinata per le finalità indicate nella normativa medesima.

Qualora l’importatore sia un soggetto diverso dal destinatario finale della merce avente diritto all’esenzione, dovrà produrre una autocertificazione che permetterà di effettuare le necessarie verifiche.

Nella Determinazione Dirigenziale è, infine, precisato che l’esenzione sarà efficace dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.

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