NULL
Altre Novità
5 Novembre 2021
3 Minuti di lettura

Bonus per la mobilità sostenibile: ecco le regole di accesso.

Scarica il pdf

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2021 con il quale sono state definite le modalità di accesso al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il Decreto Ministeriale dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto “Rilancio” del maggio del 2020, in parte modificata dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020.

Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di anidride carbonica comprese tra 0 e 110 grammi al chilometro, un secondo veicolo di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima di 750 Euro e può essere utilizzato entro tre anni a partire dal 2020. Il limite complessivo di spesa previsto per tale credito d’imposta è di 5 milioni di Euro per il 2020.

Per ottenere il credito d’imposta è necessario inviare per via telematica, entro il termine che sarà indicato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Nell’istanza i richiedenti dovranno indicare l’importo della spesa agevolabile sostenuta nel 2020 per l’acquisto dei monopattini elettrici, di biciclette elettriche o muscolari, di abbonamenti al trasporto pubblico, di servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

La percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto verrà determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per il 2020 e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai soggetti interessati. Questa percentuale verrà comunicata con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il termine fissato dall’Agenzia delle Entrate stessa.

Si tratta di un credito d’imposta non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale riguardanti le stesse spese.

La fruizione del credito d’imposta può avvenire esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, non oltre il 2022.

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto