Nella Risoluzione n. 64 del 20 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, in materia di trattamento ai fini dell’imposta di registro degli atti di affrancazione di terre civiche.
In particolare, la questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato l’applicabilità del regime di esenzione dall’imposta di registro, previsto per tali atti, a seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2014, della disposizione che ha introdotto la soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni previste, ai fini dell’imposta di registro, per gli atti costitutivi e traslativi a titolo oneroso di immobili.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’atto di affrancazione non produce il trasferimento della proprietà delle terre civiche. Con l’affrancazione si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto già preesistente in capo al legittimario.
In particolare, con l’affrancazione, il diritto di proprietà, che già esiste in capo al legittimario, viene liberato dall’obbligo di corresponsione del canone annuo, imposto con il provvedimento di legittimazione.
Non si tratta, quindi, di un trasferimento immobiliare. Ne consegue che la disposizione predetta, relativa alla soppressione delle agevolazioni, non riguarda l’atto di affrancazione.
Anche gli atti di affrancazione stipulati successivamente al 1° gennaio 2014 potranno, quindi, beneficiare del regime di esenzione.