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Novità Iva
24 Aprile 2015

MOSS: approvati i dati da trasmettere per beneficiare del regime Iva speciale

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2015, sono stati approvati gli schemi dei dati da trasmettere per via telematica ai fini dell’applicazione del regime speciale in materia di Iva, denominato “Mini One Stop Shop” (regime MOSS).

Nel Provvedimento, è stato ricordato che i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, che non siano stabiliti o identificati in nessuno degli Stati membri dell’Unione Europea e che effettuino prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione Europea, possono avvalersi del regime Iva speciale suddetto, previsto dall’articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal Decreto Legislativo n. 42 del 31 marzo 2015.

I soggetti in questione devono presentare, per via telematica, specifica domanda all’Agenzia delle Entrate per poter essere identificati in Italia, ai fini dell’applicazione del regime speciale. I dati da trasmettere sono, appunto, quelli approvati con il Provvedimento del 23 aprile ed inseriti nello schema dell’allegato A.

Inoltre, è stato ricordato che anche i soggetti passivi domiciliati in Italia o qui residenti e privi di domicilio all’estero, identificati in Italia, ed i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione Europea, che hanno una stabile organizzazione in Italia, possono, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di Iva, per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, esercitare l’opzione per l’applicazione del regime speciale previsto dagli articoli 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972.

Tali soggetti dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica i dati contenuti nello schema inserito nell’allegato B.

Anche la variazione dei dati trasmessi nei casi precedenti, l’intenzione di non fornire più servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici e la perdita dei requisiti richiesti per accedere al regime speciale, dovranno essere comunicati per via telematica all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 74-quinquies, commi 4 e 8, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Inoltre, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i soggetti che beneficiano del regime Iva speciale devono presentare, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione trimestrale all’Agenzia, sempre per via telematica, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Tale dichiarazione dovrà essere compilata sulla base degli schemi inseriti negli allegati C e D del Provvedimento.

Infine, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata individuata la competenza in materia di assistenza e liquidazione in relazione ai rapporti con i soggetti interessati dalla disciplina in questione, derivanti dall’applicazione del regime Iva speciale, nel Centro Operativo di Venezia.

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