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Novità Iva
26 Settembre 2015

Mancata annotazione delle fatture passive: l’Iva è comunque detraibile, se viene fornita adeguata prova del diritto alla detrazione

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 18924 del 24 settembre 2015, si è pronunciata riguardo ad un avviso di rettifica di una dichiarazione, emesso dall’Amministrazione finanziaria, a seguito del disconoscimento della detrazione dell’Iva per omessa annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti.

La Commissione Tributaria Regionale aveva rilevato che i dati delle fatture passive erano stati comunque annotati in modo esatto su sopporto informatico. L’avviso di rettifica era stato dichiarato illegittimo ed era stato riconosciuto al contribuente il diritto alla detrazione dell’Iva. L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione della CTR in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo la giurisprudenza comunitaria, l’inadempimento o l’inesatto o parziale adempimento degli obblighi formali relativi alla disciplina dell’Iva non legittima gli Stati membri ad escludere il diritto alla detrazione dell’Iva se risultano osservati tutti gli obblighi sostanziali, a meno che la violazione degli obblighi formali implichi un rischio di perdite di entrate fiscali o sottenda un’operazione viziata da frode fiscale o integrativa di un uso abusivo delle norme comunitarie.

La violazione degli obblighi formali è irrilevante sul piano del rapporto impositivo se l’Amministrazione tributaria competente può comunque disporre delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo è debitore dell’Iva e, quindi, titolare del diritto di detrarre l’imposta assolta a monte.

Se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali disciplinate dall’ordinamento interno sarà onere del contribuente medesimo, a fronte della contestazione di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, fornire prova adeguata riguardo all’esistenza delle condizioni sostanziali alle quali la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione.

Con riferimento al caso specifico, la Corte di Cassazione ha rilevato che era circostanza incontestabile che, al momento della verifica fiscale, i dati relativi all’annotazione delle fatture passive non erano ancora stati trascritti su supporto cartaceo. Però, è anche vero che i verificatori non avevano contestato alcunché al contribuente riguardo alla reale effettuazione delle operazioni imponibili, agli importi fatturati ed all’imposta liquidata e versata.

Quindi, i verbalizzanti, in base ai dati ed agli altri documenti dei quali erano venuti in possesso nel corso della verifica, avevano potuto ugualmente raccogliere le informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in relazione alle operazioni eseguite, era debitore dell’Iva e, quindi, titolare del diritto ad operare la detrazione dell’Iva assolta a monte.

Pertanto, la violazione dell’obbligo di annotare progressivamente le fatture passive nel registro degli acquisti non aveva avuto alcuna incidenza sull’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esistenza delle condizioni essenziali per l’esercizio del diritto alla detrazione.

La conclusione alla quale è giunta, quindi, la Corte di Cassazione è stata di respingere il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando le precedenti pronunce con le quali era stato annullato l’avviso di rettifica della dichiarazione del contribuente.

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