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Novità Iva
29 Ottobre 2016

Decreto Legge in materia fiscale: nuovi adempimenti in materia di Iva

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E’ stato emanato un Decreto Legge contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Si tratta del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016 ed entrato in vigore nella medesima data.

Riportiamo qui le principali novità introdotte in materia di Iva.

L’articolo 4 del Decreto Legge prevede alcune nuove misure che dovrebbero essere finalizzate al recupero dell’evasione fiscale. In particolare, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini Iva, i soggetti passivi dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, ed i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

I dati dovranno essere inviati in forma analitica secondo modalità che saranno definite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Tali dati riguarderanno almeno:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • la data ed il numero della fattura;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota applicata;
  • l’imposta;
  • la tipologia dell’operazione.

Negli stessi termini e secondo le medesime modalità, i soggetti passivi Iva dovranno trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’Iva. Restano, comunque, fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

La comunicazione dovrà essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione soltanto i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Unitamente a tali nuovi adempimenti, è prevista l’attribuzione per una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, di un credito d’imposta pari a 100 Euro. Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 Euro.  Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio 2018 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Riguardo alle sanzioni, per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 Euro, con un massimo di 25.000 Euro. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è punita con una sanzione da 5.000 a 50.000 Euro.

Le disposizioni relative ai nuovi adempimenti riguardanti le operazioni rilevanti ai fini Iva si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2017.

Dalla stessa data, sarà soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio. Inoltre, dalla stessa data, saranno soppresse le comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Riguardo alla dichiarazione Iva, mentre resta invariato il termine del mese di febbraio 2017 per la dichiarazione Iva relativa al 2016, per l’Iva dovuta dal 2017 il termine di presentazione della dichiarazione Iva è fissato tra il primo febbraio ed il 30 aprile.

Inoltre, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, sarà soppressa la comunicazione relativa alle operazioni con i Paesi black list.

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