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Novità Irpef - Ires
27 Maggio 2016

Super ammortamento: i chiarimenti sulle nuove regole

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 23 del 26 maggio 2016, ha fornito alcune indicazioni riguardo alle modalità di applicazione della disciplina del super ammortamento, introdotta con la Legge di Stabilità per il 2016.

In particolare, le nuove regole in materia hanno carattere temporaneo e prevedono, ai fini delle imposte sui redditi e con riferimento alla sola determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, una maggiorazione del 40 % del costo di acquisto di beni materiali strumentali nuovi.

Il primo paragrafo della Circolare riguarda i soggetti interessati dalla disciplina del super ammortamento. Si tratta di tutti i soggetti titolari di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni dell’azienda e dal settore economico nel quale operano. Possono accedere al super ammortamento anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Possono beneficiarne anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente svolta.

Il super ammortamento riguarda anche i contribuenti che esercitano attività di lavoro autonomo, anche in forma associata. Possono, inoltre, beneficiarne anche i contribuenti che esercitano attività d’impresa, arte o professione applicando il regime dei minimi o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. Non sono, invece, ammessi al super ammortamento i contribuenti soggetti al regime forfetario, in quanto per tali contribuenti l’ammontare dei costi sostenuti non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

La disciplina in questione riguarda soltanto le imposte sui redditi e non l’Irap. Inoltre, le nuove regole sul super ammortamento non producono effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile dell’Irap secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi.

Il secondo paragrafo della Circolare riguarda la tipologia di investimenti che possono beneficiare del super ammortamento. Si tratta di investimenti in beni materiali strumentali nuovi. I beni possono essere acquistati da terzi, ma anche realizzati in economia o mediante contratti di appalto.

La maggiorazione non riguarda i beni immateriali. Sono esclusi dal super ammortamento, inoltre, i beni destinati alla vendita ed i materiali di consumo. Si deve trattare di beni nuovi. Riguardo a quest’ultimo aspetto, è stato precisato che può essere oggetto di agevolazione anche il bene esposto in show room dal rivenditore, ma non il bene che sia stato utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione.

Sono espressamente esclusi dall’applicazione della nuova disciplina prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016 i beni materiali strumentali per i quali sono stabiliti dei coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 %, i fabbricati e le costruzioni ed alcuni particolari beni inseriti in una tabella.

Il terzo paragrafo riguarda l’ambito temporale. La maggiorazione del 40 % spetta per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Per l’acquisto di beni mobili, le spese si considerano sostenute alla data di consegna o di spedizione o, se diversa, alla data nella quale si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale sul bene. Per l’acquisto di beni con contratto di leasing, rileva il momento nel quale il bene viene consegnato.

Il quarto paragrafo è dedicato alle modalità di fruizione del beneficio. Tale beneficio consiste, come anticipato, nella maggiorazione del 40 % del costo di acquisto del bene e, quindi, nell’aumento della quota annua di ammortamento o del canone annuo di leasing fiscalmente deducibile.

Per i beni destinati promiscuamente all’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione ed all’uso personale, la maggiorazione rileverà nella misura del 50 %.

Nella Circolare sono esaminate le diverse modalità di deduzione della maggiorazione. I primi esempi riportati riguardano la deduzione per i beni acquisiti in proprietà, con distinzione tra l’ipotesi nella quale il coefficiente di ammortamento civilistico coincide con il coefficiente di ammortamento fiscale, l’ipotesi nella quale il coefficiente di ammortamento civilistico è inferiore al coefficiente di ammortamento fiscale e l’ipotesi nella quale il coefficiente di ammortamento civilistico è superiore al coefficiente di ammortamento fiscale. Viene riportato anche un esempio riguardo all’ipotesi nella quale il bene sia ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione. Vengono, poi, illustrate le regole riguardo alla deduzione della maggiorazione in caso di acquisto di beni in leasing. Vengono, inoltre, esaminate specificamente le questioni relative all’applicazione della disciplina del super ammortamento ai mezzi di trasporto a motore ed ai beni dal costo unitario non superiore a 516,46 Euro. In quest’ultima ipotesi, è ammessa la deduzione integrale nell’esercizio nel quale sono state sostenute le spese di acquisto del bene anche nel caso in cui l’applicazione della maggiorazione comporti il superamento del limite di 516,46 Euro.

Nel quinto paragrafo della Circolare è trattata la determinazione degli acconti per i periodi d’imposta 2015 e 2016. I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato degli investimenti che beneficiano dell’agevolazione nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2015 non devono tener conto della maggiorazione nella determinazione degli acconti Irpef ed Ires dovuti per il 2015. Inoltre, in sede di determinazione degli acconti per il 2016, l’imposta del 2015, che viene considerata come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, deve essere determinata senza tenere conto della maggiorazione.

Infine, il sesto paragrafo della Circolare riguarda gli effetti delle disposizioni sul super ammortamento. La disciplina in questione non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per quanto riguarda il calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze, la deduzione integrale del costo dei beni il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 Euro, il calcolo del plafond del 5 % riguardo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione, il calcolo del limite triennale per l’acquisto dei beni strumentali da parte dei contribuenti minimi, il calcolo dei parametri ai fini del test di operatività delle società di comodo. La disciplina del super ammortamento, inoltre, non riguarda i valori dei beni ai fini dell’elaborazione e del calcolo degli studi di settore.

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