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Novità Irpef - Ires
30 Aprile 2015

Robin Hood Tax: precisati gli effetti fiscali della declaratoria di incostituzionalità

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 18 del 28 aprile 2015, ha fornito alcune precisazioni riguardo alle conseguenze sul piano fiscale della declaratoria di incostituzionalità, contenuta nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 10 dell’11 febbraio 2015, dei commi 16, 17 e 18 dell’articolo 81 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Tali disposizioni prevedevano l’applicazione di un’addizionale all’Ires per determinate categorie di contribuenti che operano nel settore petrolifero ed energetico. Si tratta della cosiddetta “Robin Hood Tax”. L’addizionale trovava applicazione qualora, nel periodo d’imposta precedente, la società avesse realizzato un volume di ricavi superiore a 3 milioni di Euro ed un reddito imponibile superiore a 300.000 Euro.

Nella prima parte della Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le caratteristiche della declaratoria di illegittimità costituzionale. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto che non siano stati rispettati i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, in quanto il legislatore ha previsto una maggiorazione dell’aliquota Ires, senza l’applicazione di un meccanismo in grado di tassare separatamente solo l’eventuale parte di reddito suppletivo, connessa alla posizione privilegiata dell’attività esercitata dal contribuente, in costanza di una congiuntura economica.

Secondo la Corte Costituzionale, l’addizionale non aveva una scadenza temporale e la manovra che aveva previsto tale addizionale non aveva perseguito quelle finalità solidaristiche in chiave redistribuiva, per le quali era stata posta in essere, così come mancavano dei controlli che garantissero il rispetto del divieto di traslazione degli oneri sui prezzi al consumo.

Al fine di garantire l’equilibrio di bilancio previsto dall’articolo 81 della Costituzione, inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto di far decorrere gli effetti della sua pronuncia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (12 febbraio 2015).

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, precisato che la declaratoria di incostituzionalità non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d’imposta chiusi precedentemente alla data del 12 febbraio 2015.

Quindi, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sono tenuti, per il periodo d’imposta 2014, a versare il saldo entro il 16 giugno 2015. Mentre non devono versare l’addizionale con riferimento al periodo d’imposta 2015.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che l’addizionale ha una connotazione specifica rispetto all’Ires. L’eventuale eccedenza di versamento dell’addizionale in questione, pertanto, non può essere qualificata come eccedenza Ires in senso proprio.

Di conseguenza, la compensazione tra le due imposte non è verticale, ma orizzontale, da effettuare con i limiti e le modalità previsti dalle norme di legge. Le eventuali eccedenze dell’addizionale versate negli anni precedenti, che non siano utilizzate nel saldo d’imposta per l’anno 2014, possono essere compensate soltanto “orizzontalmente” con modello F24. 

Le eccedenze, inoltre, possono essere chieste a rimborso o cedute alla consolidante.

La seconda parte della Circolare, infine, è dedicata ai chiarimenti per alcune specifiche questioni poste all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, riguardo all’utilizzo delle perdite pregresse in compensazione della base imponibile dell’addizionale e riguardo alla rilevanza delle perdite fiscali pregresse ai fini dell’applicazione dell’addizionale.

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