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2 Ottobre 2015

Redditometro: le nuove regole per gli accertamenti dal 2011

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Nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015, sono stati aggiornati gli elementi indicativi della capacità contributiva ai fini della ricostruzione sintetica del reddito complessivo dei contribuenti persone fisiche (cosiddetto “redditometro”), relativa agli anni d’imposta a partire dal 2011.

All’articolo 1 del Decreto Ministeriale, è precisato che, per elementi indicativi della capacità contributiva, si intendono le spese sostenute dal contribuente per l’acquisizione di servizi e beni e per il relativo mantenimento. Tali elementi di spesa sono elencati in una tabella allegata al Decreto.

Il contenuto induttivo è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente. Tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie, compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su alcuni campioni significativi di contribuenti, appartenenti ad 11 tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali nelle quali è suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie dei nuclei familiari sono elencate in una seconda tabella allegata al Decreto.

Il contenuto induttivo degli elementi di spesa è determinato anche sulla base delle risultanze di analisi e di studi socio economici, anche di settore.

Nel Decreto è, altresì, precisato che, in presenza degli elementi di spesa indicati nella tabella allegata al Decreto, l’ammontare risultante dalle informazioni presenti all’Anagrafe tributaria (dati certi) prevale rispetto all’ammontare calcolato induttivamente.

L’Agenzia delle Entrate può, comunque, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito complessivo, utilizzare:

  • elementi di capacità contributiva diversi da quelli indicati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale, se sono disponibili i dati sulla spesa sostenuta per l’acquisto di beni e servizi e per il relativo mantenimento;
  • la quota di risparmio, che si è formata nell’anno e che non è stata utilizzata per consumi ed investimenti.

Riguardo alle spese per beni e servizi, all’articolo 2 è stabilito che le spese si considerano sostenute dalla persona fisica alla quale sono riferibili sulla base dei dati disponibili e delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.

Si considerano sostenute dal contribuente anche le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

Non si considerano sostenuti dalla persona fisica, invece, le spese per i beni ed i servizi che riguardano esclusivamente l’attività d’impresa o l’esercizio di arti e professioni, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione.

In base a quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale, la determinazione sintetica del reddito complessivo viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla base:

  • dell’ammontare delle spese certe, anche diverse da quelle indicate nella tabella allegata, che risultano essere state sostenute dal contribuente, sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria;
  • dall’ammontare delle ulteriori spese per beni e servizi, individuati nella tabella allegata (spese per elementi certi), nella misura determinata considerando la spesa rilevata dalle analisi e dagli studi socio economici;
  • dalla quota degli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità sempre indicate nel primo allegato al Decreto;
  • della quota di risparmio, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

All’articolo 4 del Decreto Ministeriale è, altresì, precisato che il contribuente può dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto grazie a:

  • redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;
  • redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque esclusi dalla legge dalla formazione della base imponibile;
  • soggetti diversi dal contribuente.

Il contribuente può, inoltre, dimostrare un diverso ammontare delle spese rispetto a quello a lui attribuito.

Infine, all’articolo 5 del Decreto Ministeriale è disposto che le disposizioni contenute nel Decreto medesimo saranno applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a partire dal 2011.

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