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Novità Irpef - Ires
4 Febbraio 2017

Legge di bilancio 2017: più tempo per la rivalutazione di terreni e partecipazioni e l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, al via l’imposta sul reddito d’impresa ed altre novità per le società

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Dal 1° gennaio 2017 è in vigore la Legge di bilancio per l’anno 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre dello scorso anno.

Tra le nuove misure di rilevanza fiscale introdotte con la Legge di bilancio per il 2017, ricordiamo:

  • la proroga dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate. In particolare, la nuova disposizione della Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 554, Legge n. 232/2016) prevede che possano essere rivalutati anche i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2017. Prima, il limite temporale era fissato al 1° gennaio 2016. Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva per tale rivalutazione è ora fissato al 30 giugno 2017, così come la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il medesimo termine del 30 giugno 2017.
  • l’introduzione della possibilità per le società di capitali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 556, Legge n. 232/2016). Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10 % (articolo 1, comma 558, Legge n. 232/2016). Inoltre, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16 % per i beni ammortizzabili e del 12 % per i beni non ammortizzabili (articolo 1, comma 559, Legge n. 232/2016).
  • l’ampliamento della possibilità di accedere alle regole della cessione ed assegnazione agevolata dei beni ai soci, previste dalla Legge di Stabilità per il 2016. Ora tali regole varranno anche per le assegnazioni e le cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017 (articolo 1, comma 565, Legge n. 232/2016). I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuta in relazione a tali cessioni ed assegnazioni agevolate dei beni ai soci, dovranno essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018. La disciplina in vigore fino allo scorso anno prevedeva, invece, che le società che decidevano di avvalersi delle agevolazioni in questione versassero il 60 % dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017 (articolo 1, comma 120, Legge di Stabilità per il 2016). Inoltre, la Legge di Bilancio per il 2017 ha esteso anche la possibilità di avvalersi delle regole relative all’esclusione dei beni dal patrimonio dell’impresa da parte degli imprenditori individuali (articolo 1, comma 121, Legge di Stabilità per il 2016). Tali regole potranno trovare applicazione anche in riferimento alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017 (articolo 1, comma 566, Legge n. 232/2016). I versamenti dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap dovuta in relazione a tali operazioni di esclusione dei beni dall’impresa dovranno essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono di tale proroga, gli effetti dell’estromissione dei beni decorreranno dal 1° gennaio 2017.
  • l’introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa, cosiddetta “IRI” (articolo 1, comma 547, Legge n. 232/2016). Il nuovo articolo 55-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, introdotto, appunto, dalla Legge di Bilancio per il 2017, prevede che il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, sia escluso dalla formazione del reddito complessivo e sia assoggettato a tassazione separata con l’aliquota Ires (fissata dal 1° gennaio 2017 al 24 %). E’ prevista, altresì, l’applicazione di una particolare disciplina riguardo alle perdite. Anche nel caso di applicazione di queste nuove regole, le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Gli imprenditori e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria potranno optare per l’applicazione di tali nuove regole. L’opzione ha la durata di cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione.
  • la modifica della disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016 dell’addizionale Ires del 3,5 %. In precedenza, tale addizionale trovava applicazione a tutti gli enti creditizi e finanziari. La Legge di Bilancio per il 2017 ha previsto che siano escluse dall’ambito di applicazione dell’addizionale Ires le società di gestione dei fondi comuni di investimento (articolo 1, comma 49, Legge n. 232/2016). Inoltre, per le società di gestione dei fondi comuni di investimento potranno nuovamente essere considerati come deducibili, ai fini Ires, nel limite del 96 % del loro ammontare, gli interessi passivi sostenuti (articolo 1, comma 49, Legge n. 232/2016).
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