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14 Luglio 2017

Detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali per il restauro delle chiese: ecco le procedure da seguire

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 89 dell’11 luglio 2017, ha risposto ad un interpello in materia di benefici fiscali per coloro che effettuano delle erogazioni liberali.

L’istante è una parrocchia impegnata in lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e delle relative pertinenze. Gli immobili oggetto degli interventi sono sottoposti al regime vincolistico previsto dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004.

I quesiti posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate dalla parrocchia in questione riguardano la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore dell’istante per la realizzazione dei suddetti lavori sia da parte delle persone fisiche, che da parte delle persone giuridiche. In particolare, l’istante chiede chiarimenti riguardo alla procedura da seguire.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa del TUIR prevede che le persone fisiche possano detrarre dall’imposta lorda dovuta un importo pari al 19 % delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di fondazioni ad associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore artistico e culturale o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione ed il restauro di determinati beni. La detrazione in questione opera anche in favore degli enti non commerciali.

Anche per le imprese e gli enti commerciali è prevista la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei soggetti suddetti ed alle medesime condizioni. Le differenze tra le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e quelle effettuate dalle imprese sono rappresentate dalla circostanza che le prime sono detraibili, mentre le seconde sono deducibili e che per le seconde non è prevista la redazione di un’apposita convenzione.

In una precedente Risoluzione del 2007, l’Agenzia delle Entrate aveva già precisato che anche le parrocchie possono essere destinatarie di tali erogazioni liberali. Si tratta, infatti, di enti riconosciuti che acquistano la personalità giuridica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell’Interno che conferisce la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Non perseguono scopi di lucro e possono operare nell’ambito di interventi su beni culturali tutelati in base a quanto disposto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 2004).

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali, il soggetto erogatore deve avvalersi dei seguenti mezzi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di credito, di debito o carte prepagate, assegni bancari o circolari.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento specifico ai quesiti posti dall’istante, ha, quindi, confermato la detraibilità e la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore della parrocchia dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle imprese, nell’ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo sopra indicati.

In caso di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti non commerciali è confermata la necessità di una convenzione rispondente ai requisiti previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera h), del TUIR e dalla Circolare n. 222 del 2012. Nel caso in cui, invece, l’erogazione liberale sia effettuata da un’impresa o da un ente commerciale non è richiesta la redazione della convenzione.

Inoltre, il soggetto beneficiario delle erogazioni liberali deve richiedere al competente ufficio del Ministero dei beni e delle attività culturali l’approvazione del progetto, l’autorizzazione dei lavori o dell’avvio dell’iniziativa culturale allegando anche il preventivo di spesa, con l’indicazione specifica del contributo delle erogazioni liberali. Al termine dei lavori, il soggetto beneficiario deve, poi, presentare al medesimo ufficio del Ministero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi o delle attività ai quali si riferiscono i benefici fiscali.

Il soggetto beneficiario deve, altresì, comunicare alla Sovraintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell’anno nel quale sono state erogate. La Sovraintendenza invia il preventivo di spesa vistato al soggetto erogatore ed al soggetto beneficiario dell’erogazione. Per il soggetto erogatore, tale preventivo di spesa vistato dalla Sovraintendenza costituisce l’autorizzazione a richiedere la detrazione fiscale.

Infine, al termine dei lavori o delle iniziative culturali, la Sovraintendenza, sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate, effettua dei controlli a campione al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni.

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